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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12754/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si contestava che la contestazione di concorso esterno fosse fondata sul presunto rapporto con Giovanni Cancemi (detenuto) e sul presunto apporto fornito nella gestione di attività aziendali a vantaggio di Cancemi. La difesa deduceva: 1) vizio di motivazione e disconnessione temporale tra la condotta contestata al ricorrente (anteriore e prossima al 13/9/2019) e la valutazione, resa dal Riesame in altro procedimento, dell'insussistenza di gravità indiziaria circa la partecipazione di Cancemi all'associazione mafiosa dopo il 4/12/2018; 2) mancata indicazione del vantaggio concreto apportato al sodalizio; elementi che avrebbero potuto essere spiegati come normali rapporti di collaborazione lavorativa o familiari. Inoltre si eccepiva la sproporzione della custodia carceraria rispetto ad altre misure meno afflittive, considerata la natura non aggravata dei precedenti e la funzione di mera manovalanza attribuita al ricorrente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per carenza motivazionale e manifesta illogicità: ha evidenziato la 'distonia' tra il periodo in cui Manno sarebbe stato effettivamente di contributo esterno e la decisione, intervenuta nel procedimento parallelo su Cancemi, che escludeva la partecipazione di quest'ultimo all'associazione mafiosa dopo il 4/12/2018. Poiché la gravità indiziaria a carico di Manno era ricavata dalla caratura criminale di Cancemi e dal ruolo a lui attribuito, il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo esame. La questione cautelare relativa alla scelta della custodia in carcere non è stata decisa sul merito, essendo disposto il nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il giudice ha considerato che l'accusa di concorso esterno (art. 110 c.p.) richiede un rapporto coerente e contemporaneo fra l'apporto esterno e l'esistenza di un'associazione mafiosa di cui il beneficiario sia intraneo; la mancanza di gravità indiziaria riguardo al presunto intraneo nel periodo contestato indebolisce la possibilità di reggere la contestazione di concorso esterno.

  • art. 113 cod. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento al delitto associativo del soggetto beneficiario: il principio evinto è che la configurabilità del contributo esterno dipende anche dalla sussistenza, nello stesso arco temporale, della partecipazione associativa del soggetto avvantaggiato; l'assenza di indizi su tale partecipazione compromette la fondatezza dell'imputazione nei confronti dell'esterno.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare che il contributo esterno sia stato fornito in un arco temporale e in un contesto in cui il soggetto beneficiario risultava effettivamente intraneo e operativo nel sodalizio; la mancanza di tale contemporaneità indebolisce la tesi accusatoria.
  • Non è possibile fondare la responsabilità per concorso esterno esclusivamente sulla caratura criminale passata di un soggetto; serve prova della sua effettiva partecipazione associativa nel periodo in cui è ascritto il contributo esterno.
  • Il fatto che rapporti economici o di collaborazione appaiano ordinari o motivati da ragioni familiari o lavorative deve essere adeguatamente valutato e motivato dal giudice per escludere che siano semplici rapporti d'affari anziché contributi al sodalizio.
  • La gravità indiziaria va motivata in modo coerente: il giudice non può ricavare l'indice di criminalità di un esterno solo dalla posizione processuale di terzi senza verificare la compatibilità temporale e funzionale tra le condotte.
  • Quando la misura cautelare si fonda su elementi che risultano attenuati o esclusi in un procedimento parallelo riguardante il presunto beneficiario, il giudice deve riconsiderare la misura e il quadro indiziario.
  • La valutazione delle esigenze cautelari (custodia in carcere vs misure meno afflittive) resta comunque obbligatoria: se il quadro indiziario e i profili personali non giustificano la massima afflittività, devono essere valutate misure alternative.

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