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Sentenza

Sentenza n. 1528/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per attività di insegnamento svolta mediante contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudicato aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.071,64, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo. Nonostante la notificazione della sentenza e della notula contenente i dati necessari al pagamento, il Ministero non aveva adempiuto entro il termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza documentare l’adempimento né dedurre ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato costituisce giudicato idoneo a essere eseguito mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La mancata esecuzione integra inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice. Il Ministero è stato ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di verificare l’eventuale adempimento e di adottare gli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Il TAR ha ritenuto non manifestamente iniqua la penalità, considerato l’ingiustificato protrarsi dell’inadempimento, la semplicità degli adempimenti richiesti e l’assenza di ragioni ostative dedotte dall’amministrazione. Le spese, liquidate in euro 500 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza definitiva del giudice ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, disporre l’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando non risulti manifestamente iniqua e siano valutate la natura dell’inadempimento, la complessità degli adempimenti e le ragioni dedotte dal debitore.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando l’amministrazione non adempia agli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudicato.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo da parte dell’amministrazione legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, a disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l’inadempimento dell’amministrazione si protragga senza giustificazione, gli adempimenti imposti dal giudicato siano semplici e non siano state rappresentate ragioni ostative; la misura deve essere individuata secondo i criteri normativi e può decorrere dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento.
  • Nel mandato del commissario ad acta rientrano la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto, la liquidazione delle somme residue e l’adozione degli atti necessari al pagamento, inclusa la penalità eventualmente maturata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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