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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04267/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (affittuario)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato nel 2005 avente ad oggetto un appezzamento di terreno di circa dieci ettari. Il contratto prevedeva il pagamento del canone entro il 10 novembre di ogni anno e conteneva una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento anche di una sola annualità. A seguito del mancato pagamento di un canone, l'ente concedente inviava una missiva nell'ottobre 2007 dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e chiedendo il tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203/1982; successivamente aveva anche notificato un'intimazione di pagamento per l'annualità 2005-2006. Il giudizio di merito si è sviluppato tra contestazione dell'inadempimento, querela di falso e successive decisioni contrastanti: il tribunale aveva poi pronunciato la risoluzione per grave inadempimento dell'affittuario, mentre la corte d'appello ha riformato dichiarando improponibile la domanda. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente ricostruito il contenuto delle note del 2007/2008 e omesso l'esame documentale; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 l. n. 203/1982 e degli artt. 1219, 1454, 1456 e 1424 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la nota dell'ottobre 2007 costituiva quantomeno valida contestazione dell'inadempimento, anche se non idonea di per sé a produrre la risoluzione automatica del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che la corte d'appello aveva effettivamente esaminato la nota dell'ottobre 2007, escludendo motivatamente che essa integrasse una contestazione di inadempimento ai sensi dell'art. 5 l. n. 203/1982, poiché conteneva soltanto la manifestazione di volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa che era già stata dichiarata nulla con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato. Quanto alla successiva missiva del 2008, la corte territoriale l'aveva qualificata come mera convocazione per il tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203/1982, distinguendola dalla diversa contestazione dell'inadempimento richiesta dall'art. 5 della medesima legge. La Cassazione ha quindi ritenuto che i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e del merito della causa, operazione preclusa in sede di legittimità. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, distrazione in favore dei difensori del controricorrente, condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del merito o dei documenti, se il giudice di merito ha già esaminato il fatto contestato

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere invocato per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove in sede di legittimità, salvo specifici errores in procedendo

  • art. 5 l. n. 203 del 1982

    la contestazione dell'inadempimento deve avere contenuto specifico e indicare le ragioni poste a base della contestazione, in modo da consentire all'affittuario di sanare l'inadempimento nel termine di legge

  • art. 46 l. n. 203 del 1982

    regola il distinto tentativo di conciliazione, che non coincide con la contestazione dell'inadempimento

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'intimazione ad adempiere e alla mora, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del merito

  • art. 1454 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla diffida ad adempiere, ma senza specifica censura di legittimità ammissibile

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa; la clausola del contratto è stata però ritenuta nulla nel merito con capo non impugnato

  • art. 1424 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di conservazione degli effetti dell'atto, ma la censura è stata reputata generica e inidonea

  • art. 355, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato nella motivazione per evidenziare la mancanza di specifica individuazione delle norme che si assumevano violate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione del collegio è stata conforme alla proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere relatore

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato con condanna della ricorrente per lite ritenuta meritevole di sanzione

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato con ulteriore condanna a favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a una nuova valutazione dei documenti e del fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere utilmente prospettata solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso il principio dispositivo in modo riconoscibile, non quando si contesti l'apprezzamento del contenuto di un documento.
  • La contestazione dell'inadempimento prevista dall'art. 5 l. n. 203/1982 deve avere contenuto specifico e non può ridursi a una mera manifestazione di volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa o a un atto finalizzato solo al tentativo di conciliazione.
  • Quando un capo della sentenza di merito che abbia dichiarato nulla una clausola contrattuale non viene impugnato, tale statuizione passa in giudicato e non può essere rimessa in discussione attraverso censure indirette sull'efficacia di atti fondati su quella clausola.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge deve indicare in modo specifico quale affermazione della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata; la doglianza generica o meramente confutativa è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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