Sentenza n. 6692/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 17 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su precedenti segnalazioni penali e sulla valutazione negativa della condotta del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto difetto, carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e insufficienza dell’istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego, la risalenza delle segnalazioni, l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso, l’integrazione sociale, il lavoro e la vita familiare. Il diniego era stato motivato da un deferimento del 2010 per false dichiarazioni sull’identità ai sensi dell’art. 496 c.p. e da un deferimento del 2002 per lesioni personali ai sensi dell’art. 582 c.p. Nel corso del giudizio è emerso che presso la Procura di Brescia non risultava il fascicolo relativo alla segnalazione per lesioni personali. L’Amministrazione ha inoltre prodotto un’attestazione ex art. 335 c.p.p. dalla quale risultava una dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente nella domanda di cittadinanza circa la sussistenza dell’addebito ex art. 496 c.p.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole il diniego anche sulla base del solo addebito relativo alle false dichiarazioni sull’identità, considerato indice sintomatico di inaffidabilità, di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di mancato rispetto delle istituzioni. La rilevanza amministrativa del fatto è stata ritenuta autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: l’assenza di condanna, l’archiviazione o la mancanza di un procedimento penale non impediscono all’Amministrazione di valutare il fatto storico nell’ambito del giudizio prognostico sulla personalità e sulla futura affidabilità del richiedente. Il Collegio ha valorizzato anche la dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza, ritenendola autonomamente idonea a giustificare il rigetto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, perché lesiva del rapporto di fiducia con le istituzioni. La questione relativa alla segnalazione per lesioni personali è stata ritenuta non decisiva, poiché il provvedimento era plurimotivato e ciascuna ragione era autonomamente sufficiente a sorreggerlo. Il TAR ha inoltre affermato che la stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione ordinaria nel tessuto sociale costituiscono condizioni minime e prerequisiti della naturalizzazione, non elementi di speciale merito idonei a superare condotte pregiudizievoli maturate nel decennio antecedente alla domanda.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La naturalizzazione richiede almeno dieci anni di residenza legale e un periodo di osservazione qualitativa della condotta, nel quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di adesione ai valori della comunità nazionale.
art. 6 l. 91/1992
La pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 496 c.p. è stata ritenuta tale da ricomprendere il reato tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio; tale rilievo è stato considerato, a fortiori, significativo anche nel procedimento di naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego consente all’interessato di presentare osservazioni, ma l’Amministrazione può confermare il diniego quando le circostanze dedotte non superano autonomamente gli elementi ostativi valutati.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché esplicitava le circostanze poste a base del giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione.
art. 496 c.p.
La falsa dichiarazione sulla propria identità a un pubblico ufficiale costituisce fatto valutabile nel giudizio amministrativo sulla affidabilità e sull’integrazione del richiedente la cittadinanza, anche indipendentemente dall’esito penale.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto anche autonomamente rispetto all’accertamento del reato di falso, quale violazione del sistema delle autocertificazioni e del rapporto di fiducia con la Pubblica Amministrazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l’integrazione ordinaria rappresentano condizioni per l’ingresso e il soggiorno dello straniero, non speciali meriti ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La permanenza regolare e l’inserimento sociale sono presupposti ordinari del soggiorno, ma non sono sufficienti a neutralizzare elementi di inaffidabilità rilevanti per la cittadinanza.
art. 335 c.p.p.
L’attestazione della Procura è stata utilizzata quale elemento documentale relativo alla posizione del richiedente e alla dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione deve valutare, oltre alla durata della residenza legale, anche la qualità della condotta del richiedente nel decennio antecedente alla domanda e la sua affidabilità rispetto ai valori e alle istituzioni dello Stato.
- Un fatto penalmente rilevante può essere valutato negativamente dall’Amministrazione ai fini della naturalizzazione anche in assenza di condanna, in presenza di archiviazione o indipendentemente dall’esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa della personalità e della futura affidabilità è distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
- La falsa dichiarazione resa a un pubblico ufficiale sulla propria identità o lo svolgimento di dichiarazioni non veritiere nella domanda di cittadinanza possono costituire autonomi indici di inaffidabilità e giustificare il diniego, anche separatamente dall’accertamento del reato di falso.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento della decisione è sufficiente a sostenerla, rendendo non decisiva l’eventuale illegittimità o insussistenza delle altre motivazioni.
- La stabile occupazione, la regolarità del soggiorno, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione ordinaria nel Paese costituiscono condizioni minime o prerequisiti della naturalizzazione e non rappresentano, di per sé, speciali meriti idonei a superare elementi concreti di inaffidabilità.
- Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione implica un giudizio prognostico ampiamente discrezionale sull’interesse pubblico e sulla futura adesione del richiedente ai valori costituzionali; il sindacato giurisdizionale verifica la non irragionevolezza e l’adeguatezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
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