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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 1999, recuperando a tassazione l'IVA relativa a una fattura emessa da P.R. nei confronti di I. S.p.A. per prestazioni di servizi, non contabilizzata. I giudici di merito avevano ritenuto l'IVA non dovuta perché l'importo non era stato né contabilizzato né incassato e avevano dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per asserita genericità dei motivi. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che l'appello indicava specificamente la violazione della disciplina IVA, secondo cui l'emissione della fattura rende l'operazione effettuata e fa sorgere l'obbligo di versamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello dell'Agenzia contenesse motivi specifici e che la CTR avesse erroneamente dichiarato l'impugnazione inammissibile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Il secondo e il terzo motivo, relativi rispettivamente al divieto di nuove eccezioni in appello e all'applicabilità dell'art. 26 del DPR IVA in caso di mancato pagamento o fallimento del committente, sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati decisi nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4

    L'emissione della fattura relativa a prestazioni di servizi rese dall'emittente comporta che le prestazioni si considerano effettuate alla data della fatturazione.

    L'emissione anticipata della fattura può determinare il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA e far sorgere il relativo obbligo tributario, anche indipendentemente dall'incasso del corrispettivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26

    La disposizione riguarda le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, anche in relazione al mancato pagamento del corrispettivo o a procedure concorsuali del committente. In questa decisione la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici, idonei a individuare le questioni devolute al giudice d'appello, gli errori della sentenza impugnata e le ragioni della richiesta di riforma.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte domande nuove; la questione relativa all'eventuale introduzione tardiva dell'argomento fondato sull'art. 26 del DPR IVA è stata dichiarata assorbita.

  • Art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello è requisito essenziale dell'impugnazione e consente di delimitare l'oggetto del riesame e di comprendere le ragioni della richiesta di riforma.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; la relativa questione non è stata decisa per effetto dell'assorbimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non può limitarsi a contestazioni generiche: deve indicare la parte della sentenza criticata, l'errore attribuito al giudice e la norma o argomentazione posta a fondamento della richiesta di riforma.
  • Quando l'appello contiene una critica normativa e argomentativa direttamente riferita alla sentenza di primo grado, non può essere dichiarato inammissibile soltanto per una valutazione sommaria o assertiva della sua genericità.
  • L'emissione della fattura può rendere l'operazione rilevante ai fini IVA anche se il corrispettivo non è stato incassato o registrato; il mancato pagamento può rilevare soltanto attraverso gli specifici meccanismi previsti dalla disciplina delle variazioni dell'imposta.
  • Se una sentenza dichiara l'appello inammissibile, il giudice non dovrebbe esaminare anche il merito: eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito sono prive di autonoma rilevanza giuridica e le relative censure possono risultare assorbite.
  • La Cassazione che accoglie una censura processuale normalmente non decide definitivamente l'obbligo tributario, ma rinvia al giudice di merito affinché esamini nuovamente la controversia applicando i principi indicati.

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