Cassazione Civile, Ordinanza n. 32208/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva ottenuto un finanziamento immobiliare, con erogazione frazionata in più tranche collegate allo stato di avanzamento dei lavori, e sosteneva che il contratto avesse natura di mutuo di scopo. In primo grado era stata accolta la domanda di risoluzione per inadempimento della banca, con richieste restitutorie e risarcitorie; la Corte d’appello ha invece rigettato la domanda, ritenendo che il contratto non fosse un mutuo di scopo perché mancava un comune interesse della banca alla realizzazione dell’opera, e che l’erogazione della prima tranche su conto corrente in passivo e le successive erogazioni fossero conformi al contratto e non integrassero inadempimento. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi distinti, deducendo: errata interpretazione del contratto e falsa applicazione della disciplina del mutuo fondiario; motivazione apparente; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole sulle prove e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la banca avesse erogato somme in difformità dai patti, anche tramite una rimessa ripristinatoria su conto non scoperto e senza rispettare i SAL. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, contestando l’interpretazione contrattuale e la ricostruzione fattuale compiute dal giudice di merito; ha inoltre affermato che non vi era motivazione apparente né omessa pronuncia, e che le mere difese della banca erano comunque esaminabili anche in appello. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva escluso la natura di mutuo di scopo del finanziamento e aveva negato l’inadempimento della banca nell’erogazione delle somme. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese di lite e, avendo deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le condanne pecuniarie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
La censura di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del contratto.
art. 38, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
La eventuale questione sulla disciplina del mutuo fondiario è ritenuta irrilevante ai fini della deduzione di un inadempimento idoneo a fondare la risoluzione per mutuo di scopo.
Delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995
Richiamata insieme alla disciplina del credito fondiario, ma considerata non decisiva per qualificare il contratto come mutuo di scopo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente sussiste solo se mancano gli elementi da cui il giudice abbia tratto il convincimento o se essi siano esposti in modo del tutto generico e non controllabile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta esistente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, nonostante le censure di apparente motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio motivazionale denunciato non ricorre quando la decisione espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del convincimento.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice rigetta la domanda con una decisione incompatibile con la pretesa, anche senza una specifica argomentazione su ogni profilo; l’omessa trattazione di mere difese non integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 345, comma 2, c.p.c.
Le mere difese non sono precluse in appello; il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso proprio, non ogni argomentazione difensiva.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione delle prove; il giudice di merito sceglie le fonti del proprio convincimento e apprezza attendibilità e concludenza delle prove entro il limite di una motivazione adeguata e логica.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati reputati inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e omessi esami, chiedevano in realtà una rivalutazione del merito e dei fatti di causa.
art. 380-bis c.p.c.
Poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal rinvio all’art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il mutuo può qualificarsi come mutuo di scopo solo se la destinazione del finanziamento è inserita in un programma contrattuale che realizza anche un interesse diretto o indiretto del finanziatore; la semplice indicazione della finalità del prestito o la scansione delle erogazioni in relazione ai lavori non è sufficiente.
- La doglianza sull’errata interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e il punto esatto dello scostamento del giudice di merito; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La deduzione di motivazione apparente è accoglibile solo quando la sentenza non consenta di individuare l’iter logico-giuridico seguito; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa dedotta, anche in assenza di una statuizione espressa su ogni singolo argomento; inoltre la mancata confutazione di mere difese integra, al più, un profilo motivazionale.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la scelta delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito, salvo il mancato esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Le mere difese che contestano la fondatezza della domanda non costituiscono eccezioni in senso stretto e non sono soggette alle preclusioni dell’art. 345, comma 2, c.p.c.
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