Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-701/18

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 maggio 2020. — Liam Campbell contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’osservanza o alla mancata osservanza da parte dell’Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza. — Causa T-701/18

Giurisprudenza europea62018TJ0701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il diniego della Commissione di accesso a documenti relativi al recepimento, da parte dell’Irlanda, di tre decisioni quadro in materia penale. Pur confermando che i documenti inseriti in una procedura EU Pilot possono essere coperti da una presunzione generale di riservatezza, il Tribunale ritiene che la Commissione debba comunque identificare i documenti specifici cui la domanda si riferisce. Poiché nel caso concreto la decisione impugnata si limitava a richiamare in modo generico tre procedure EU Pilot, il diniego è stato ritenuto illegittimo.

Accesso ai documenti relativi a procedure EU Pilot: la Commissione deve individuare i documenti richiesti prima di opporre la presunzione generale di riservatezza ex articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

La questione giuridica

Se la Commissione possa opporre la presunzione generale di riservatezza relativa ai documenti inseriti in una procedura EU Pilot senza aver previamente identificato nella decisione di diniego i documenti specifici compresi nella domanda di accesso; e, in caso negativo, se tale omissione renda illegittimo il diniego ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Principio di diritto

La presunzione generale di riservatezza applicabile ai documenti relativi a una procedura EU Pilot non consente alla Commissione di limitarsi a invocare in astratto l’esistenza del fascicolo: nell’atto di diniego essa deve previamente identificare i documenti richiesti, così da consentire al richiedente di contestare l’applicazione della presunzione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. In mancanza di tale individuazione, il diniego è viziato da errore di diritto e va annullato, senza necessità di esaminare l’eventuale interesse pubblico prevalente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001, articolo 8, paragrafo 2
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Decisione quadro 2008/947/GAI
  • Decisione quadro 2009/829/GAI

Accesso ai documenti relativi a procedure EU Pilot e presunzione generale di riservatezza

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Liam Campbell contro la decisione della Commissione che negava l’accesso a documenti concernenti l’osservanza, da parte dell’Irlanda, di tre decisioni quadro in materia penale. Il caso si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, arrestato in Irlanda sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità lituane, aveva chiesto alla Commissione l’accesso a tutti i documenti riguardanti l’eventuale mancato recepimento in Irlanda delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. Dopo una prima risposta negativa fondata sull’asserita inesistenza di documenti corrispondenti alla domanda, la Commissione, in sede di conferma, individuava alcuni documenti inseriti in tre procedure EU Pilot e negava l’accesso sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva essenzialmente due censure:

  • applicazione illegittima della presunzione generale di riservatezza relativa alle procedure EU Pilot;
  • errore manifesto nella valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Tribunale, tuttavia, concentra l’analisi sul primo motivo, ritenendolo assorbente.

Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 1049/2001 mira a garantire il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni, ma prevede eccezioni da interpretare restrittivamente. L’eccezione invocata dalla Commissione è quella relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile ex articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui:

  • l’istituzione deve, in linea di principio, spiegare in che modo la divulgazione arrecherebbe un pregiudizio concreto e specifico all’interesse tutelato;
  • in alcune categorie di documenti può operare una presunzione generale di riservatezza;
  • per i documenti relativi a una procedura EU Pilot, tale presunzione è stata riconosciuta dalla Corte, in quanto la divulgazione può compromettere il dialogo tra Commissione e Stato membro e pregiudicare l’eventuale successivo procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale non mette in discussione l’esistenza, in astratto, della presunzione generale di riservatezza per i documenti EU Pilot. Tuttavia precisa che tale presunzione non può trasformarsi in una protezione assoluta e non esonera la Commissione dall’indicare quali documenti siano effettivamente ricompresi nella domanda di accesso.

Secondo il Tribunale:

  • l’individuazione dei documenti è necessaria per consentire al richiedente di contestare che un determinato documento sia davvero coperto dalla presunzione;
  • la stessa individuazione è indispensabile affinché il giudice possa controllare la legittimità del diniego;
  • non è sufficiente una formulazione generica che si limiti a richiamare l’esistenza di tre procedure EU Pilot senza precisare natura, numero, data o categoria dei documenti richiesti.

Nel caso concreto, la Commissione non ha identificato in modo adeguato i documenti richiesti dal ricorrente; si è limitata a indicare che essi contenevano scambi di corrispondenza con l’Irlanda nell’ambito di tre procedure EU Pilot. Il Tribunale osserva che la domanda di accesso era peraltro più ampia dei soli fascicoli EU Pilot, poiché riguardava "tutti i documenti" relativi all’osservanza o mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle decisioni quadro.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione della Commissione. Ritiene assorbito il secondo motivo relativo all’interesse pubblico prevalente. La Commissione, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

Una istituzione dell’Unione che intenda negare l’accesso a documenti ricorrendo alla presunzione generale di riservatezza collegata a una procedura EU Pilot deve prima identificare concretamente i documenti oggetto della domanda: in difetto, il rifiuto è illegittimo perché impedisce al richiedente di contestare l’applicazione della presunzione e al giudice di esercitare un controllo effettivo.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprocedure eu pilotdiritto dell'informazioneinadempimento degli stati membri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.