Sentenza n. 689/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell’AGCM prot. n. 31439 del 29.01.2025, con cui in data 21.01.2025 viene deliberato che: “a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Interflora Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione”; b) di irrogare alla società Interflora Italia S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro).”, in merito disponendo il pagamento la “entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto, inclusi: - “la comunicazione del 26 giugno 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12717 nei confronti della società Interflora Italia S.p.A.”; - “il proprio provvedimento del 26 giugno 2024, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede legale della società Interflora Italia S.p.A.”, atto allo stato non conosciuto; - l’accertamento ispettivo 4.07.2024 di cui al relativo verbale; - la delibera assunta dalla “Autorità, nella sua adunanza del 17 settembre 2024”, circa “il rigetto degli impegni presentati” da Interflora con PEC 10.08.2025, come riportato nella comunicazione dell’AGCM prot. n. 86280 del 18.09.2024; - la decisione dell’AGCM “dell’8 ottobre 2024, con la quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie e per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 12 agosto 2024, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo”; - “la comunicazione di contestazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS/12717” di cui alla PEC di AGCM prot. n. 105004 del 26.11.2025, nonché, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata nei riguardi di Interflora; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° luglio 2025, per l’annullamento: -del provvedimento dell’AGCM successivamente intervenuto prot. 0034596 del 07.05.2025, che nega la rateizzazione richiesta da INTERFLORA della sanzione pecuniaria gravata con il ricorso principale, quale adottata dalla medesima Autorità con provvedimento prot. n. 31439 del 21.01.2025 oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato pratiche commerciali scorrette, vietandone la diffusione o reiterazione e irrogando una sanzione di 400.000 euro, nonché provvedimento di diniego della rateizzazione della sanzione
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
L'AGCM aveva avviato un procedimento nei confronti della società per due condotte: la pubblicizzazione di garanzie di consegna in giornata e di qualità e corrispondenza dei bouquet, nonostante l'incapacità del modello organizzativo basato su fioristi affiliati di assicurare sistematicamente tali risultati; e l'omessa indicazione, nella fase iniziale del processo di acquisto, dei costi obbligatori del servizio di consegna, pari a 9,99 euro per singola consegna o 17,99 euro per l'abbonamento annuale. La società ha dedotto: contraddittorietà tra l'invito preliminare di moral suasion e la successiva qualificazione delle condotte come gravi; illegittimità della notifica dell'avvio del procedimento durante l'ispezione; illegittima valutazione degli impegni e modifica della contestazione nel provvedimento finale; travisamento o errata interpretazione dei dati istruttori; sproporzione della sanzione. Con motivi aggiunti ha contestato il diniego di rateizzazione e la decorrenza degli interessi sulla sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto provata, sulla base dell'istruttoria, una condotta continuata almeno dal febbraio 2023 e non una serie di disservizi episodici. Le comunicazioni relative alla consegna in giornata e alla qualità garantita erano idonee a indurre il consumatore medio in errore circa caratteristiche essenziali del servizio, poiché la società non controllava la disponibilità dei prodotti presso il fiorista incaricato. È stata ritenuta ingannevole anche l'omessa indicazione iniziale dei costi obbligatori di consegna, elemento essenziale del prezzo e determinabile ex ante. Il carattere di illecito di pericolo rende irrilevanti, ai fini della configurabilità della pratica, l'esiguità delle segnalazioni e l'assenza di un danno concreto per un numero elevato di consumatori, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad alterare la decisione commerciale. Sul piano procedurale, l'Autorità poteva archiviare per moral suasion solo dopo l'effettiva rimozione dei profili di scorrettezza, che non era avvenuta; la comunicazione di avvio poteva essere notificata contestualmente all'ispezione, non essendo previsto un obbligo di preavviso anteriore; inoltre, non era necessaria una perfetta identità giuridica tra contestazione iniziale e addebito finale, purché vi fosse sostanziale corrispondenza storica e omogeneità delle condotte. La sanzione è stata ritenuta proporzionata, in quanto motivata sulla base della gravità, della durata, della dimensione economica, del fatturato e della notorietà del professionista, nonché commisurata a circa l'1,95% del fatturato. I motivi aggiunti sono stati accolti soltanto quanto alla decorrenza degli interessi: l'Autorità dovrà rideterminarli a partire dal 2 aprile 2025, non potendo computarli durante il periodo di sospensione cautelare. È stato invece confermato il diniego di rateizzazione, ritenuto espressione di ampia discrezionalità adeguatamente esercitata sulla base delle floride condizioni economiche dell'impresa. La società è stata condannata alle spese di lite per 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005
la pratica commerciale descritta ... costituisce ... una pratica commerciale scorretta
Le pratiche commerciali sono sanzionabili quando siano contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a ingannare il consumatore medio e capaci di indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso; è sufficiente l'idoneità lesiva, secondo una valutazione prognostica ex ante.
art. 27, commi 2 e 3, d.lgs. 206/2005
Costituisce la base normativa per l'accertamento ispettivo disposto dall'AGCM nel procedimento di tutela del consumatore.
art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005
Consente la presentazione di impegni da parte del professionista nell'ambito del procedimento; il loro rigetto non impedisce la prosecuzione dell'accertamento sanzionatorio.
art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005
Richiama i criteri di cui all'art. 11 l. 689/1981 per la determinazione della sanzione.
La quantificazione della sanzione deve considerare, tra l'altro, gravità e durata della violazione e le condizioni economiche del trasgressore; il riferimento al fatturato, anziché all'utile, è idoneo ad assicurare la funzione deterrente.
art. 4, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM
Riguarda l'invito preliminare alla rimozione dei profili di possibile scorrettezza mediante moral suasion.
art. 5, comma 1, lett. d), del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM
l'archiviazione [è possibile] ad esito dell'avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità
L'archiviazione conseguente alla moral suasion presuppone l'effettiva rimozione dei profili di scorrettezza; in mancanza, l'Autorità può avviare e concludere il procedimento sanzionatorio.
art. 19, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM
le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax
La comunicazione di avvio può essere effettuata con le modalità previste dal regolamento, anche contestualmente all'ispezione; non è richiesto che preceda necessariamente l'attività ispettiva.
Massime di principio
- Nelle pratiche commerciali scorrette di natura ingannevole è sufficiente che la condotta sia idonea, secondo una valutazione prognostica ex ante, a indurre il consumatore medio a una decisione commerciale diversa da quella che avrebbe adottato; non è necessario dimostrare un danno effettivo o un elevato numero di consumatori concretamente lesi.
- La pubblicizzazione di garanzie relative a tempi di consegna e conformità del prodotto è ingannevole quando il professionista, per caratteristiche del proprio modello organizzativo, non disponga di un controllo effettivo e adeguato sui fattori necessari ad assicurare tali risultati.
- I costi obbligatori del servizio accessorio, determinabili ex ante e idonei a incidere significativamente sul prezzo finale, devono essere indicati in modo chiaro sin dal primo contatto commerciale con il consumatore; la loro indicazione soltanto nella fase finale dell'acquisto può integrare una pratica ingannevole.
- L'invito preliminare di moral suasion non impone l'archiviazione del procedimento se il professionista non ha effettivamente rimosso i profili di possibile scorrettezza; la successiva apertura del procedimento sanzionatorio non è contraddittoria con l'invito precedente.
- Nei procedimenti amministrativi sanzionatori non è necessaria una perfetta identità giuridica tra contestazione iniziale e addebito finale, purché sussista una sostanziale corrispondenza storica e le condotte contestate e sanzionate restino omogenee; l'istruttoria può precisare e circoscrivere i fatti senza introdurre una contestazione nuova.
- Durante il periodo di sospensione cautelare dell'efficacia di una sanzione amministrativa pecuniaria non possono maturare interessi sull'importo dovuto; la decorrenza deve essere rideterminata a partire dalla cessazione della sospensione.
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