Cassazione Civile, Ordinanza n. 20920/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti convenivano in giudizio un Comune chiedendo di accertare l'usucapione della piena proprietà di una porzione di terreno catastalmente individuato, sostenendo di averne avuto il possesso pubblico, pacifico, continuo e ultraventennale. Il Comune contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la cessazione dell'uso del fondo, il rilascio e il risarcimento del danno; il tribunale respingeva la domanda di usucapione e ordinava il rilascio del bene. In appello la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: errata applicazione dell'art. 1141 c.c. e dei canoni ermeneutici contrattuali, assumendo che l'uso del fondo fosse iniziato come possesso e non come detenzione; omesso esame di fatti decisivi relativi alla destinazione urbanistica e alla prova documentale; falsa applicazione degli artt. 1144 e 1141 c.c., sostenendo che gli atti di tolleranza non potessero incidere su un possesso già costituito; ulteriori censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di circostanze dimostrative dell'animus possidendi, della funzione della recinzione, del mancato pagamento dell'ICI, dell'intestazione catastale e di un progetto per centro anziani; infine contestavano l'attendibilità dei testi e la mancata considerazione di presunte violazioni della L. n. 241/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione data dai giudici di merito: l'uso del terreno era iniziato come detenzione, in forza di un originario rapporto di affitto e di successivi accordi con il proprietario pubblico, e non vi era prova di un atto di interversione idoneo a trasformare la detenzione in possesso utile all'usucapione. Ha inoltre affermato che le censure sulla lettura degli atti e delle prove miravano in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Quanto ai motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha rilevato la mancanza dei requisiti di specificità e decisività richiesti, chiarendo che non è sufficiente denunciare l'omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1141 c.c.
Se l'apprensione iniziale del bene manca, l'uso del bene da parte del soggetto che vi ha avuto accesso in base a un rapporto con il proprietario resta detenzione; per mutarla in possesso occorre un atto di interversione. L'uso continuato dopo la cessazione del rapporto non basta, di per sé, a fondare il possesso utile all'usucapione.
art. 1144 c.c.
Gli atti di tolleranza non sono idonei a fondare l'acquisto del possesso; se l'uso del bene è sorto per tolleranza, non basta a integrare possesso ad usucapionem.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede un possesso continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per il tempo previsto; nel caso concreto tale requisito non è stato provato in modo rigoroso.
artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.
L'interpretazione del contratto è attività di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente/incomprensibile, non per mera contrapposizione di un diverso significato del testo negoziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve specificare in modo intelligibile come la decisione impugnata contrasti con la norma invocata; non basta elencare le disposizioni asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non è più ammissibile una censura sulla mera insufficienza della motivazione o sull'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata, indicando chiaramente le ragioni della censura.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i dati processuali su cui fonda la censura di omesso esame.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura per omesso esame deve essere supportata dalla puntuale indicazione del dato processuale rilevante e della sua decisività.
art. 246 c.p.c.
La capacità a testimoniare dipende dall'esistenza di un interesse giuridico al giudizio, distinto dal giudizio di attendibilità della deposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di usucapione, quando l'utilizzazione del bene trae origine da un rapporto con il proprietario o da una consegna consentita, la situazione iniziale è detentiva e non possessoria; il soggetto che invoca l'usucapione deve provare un atto univoco di interversione del possesso, non essendo sufficiente la mera protrazione dell'uso.
- L'onere di provare l'usucapione è rigoroso: il possesso utile deve risultare in modo chiaro, preciso e non equivoco, senza lasciare margini di incertezza sull'animus possidendi e sulla continuità del possesso.
- Gli atti di tolleranza del proprietario non sono idonei a fondare il possesso; quando l'uso del bene si colloca nell'alveo di una permissio originaria o di un rapporto di parentela/familiarità o comunque di disponibilità consentita, spetta a chi invoca il possesso dimostrare che l'utilizzazione ha assunto in seguito un diverso significato possessore.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: la critica ammissibile in cassazione riguarda l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, non la mera richiesta di una diversa lettura delle prove.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., è necessario indicare specificamente il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la ragione della sua decisività; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio.
- La valutazione dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se sorretta da una delle possibili interpretazioni plausibili del testo negoziale, anche quando non sia la migliore in astratto.
- La attendibilità del testimone e la sua capacità a testimoniare sono piani distinti: la prima attiene alla valutazione del contenuto della deposizione, la seconda alla presenza di un interesse giuridico che ne escluda la capacità ex art. 246 c.p.c.
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