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Sentenza

Sentenza n. 1125/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nei termini di legge, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il beneficio economico annuale della Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Mantova, che aveva riconosciuto a vari docenti con rapporto a termine il diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto per la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equivalente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non risultava aver dato esecuzione alla pronuncia. Nel corso del giudizio, il TAR ha chiesto chiarimenti anche con riferimento agli altri docenti indicati nella sentenza civile. Il Ministero ha quindi documentato che Sogei aveva accreditato, il 3 dicembre 2025, gli importi riconosciuti nel borsellino elettronico della Carta del docente per tutti i beneficiari, comunicando l’avvenuta esecuzione alla controparte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente eseguita la sentenza civile passata in giudicato mediante l’accredito dei voucher della Carta del docente per tutti i docenti beneficiari. Quanto alle spese, pur rilevando il comportamento collaborativo del Ministero, intervenuto con il pagamento volontario oltre un anno dopo l’intimazione, il Collegio ha applicato la regola della soccombenza virtuale e ha liquidato le spese in misura ridotta, pari a 500 euro oltre oneri e accessori, considerando la serialità dei ricorsi patrocinati dagli stessi difensori e la conseguente standardizzazione dell’attività professionale. Il TAR ha ritenuto estensibile, anche in via analogica, il criterio dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, previsto per posizioni processuali identiche assistite dallo stesso difensore. Ha inoltre disposto la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato, e ordinato l’esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai docenti dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La norma legittima la proposizione del ricorso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente adempiuta dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, assistite dallo stesso difensore, stabilendo maggiorazioni via via decrescenti per ciascun assistito oltre al primo

    Il criterio di riduzione progressiva dei compensi può essere applicato estensivamente o analogicamente anche a ricorsi distinti, ma seriali e identici, proposti dai medesimi difensori, quando l’attività originale riferibile a ciascun giudizio sia marginale.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il giudicato mediante l’adempimento richiesto, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Il ricorso per ottemperanza è proponibile nei confronti dell’amministrazione statale dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il giudice può applicare analogicamente il criterio di riduzione dei compensi previsto per posizioni processuali identiche anche a una pluralità di ricorsi seriali, aventi questioni coincidenti e patrocinati dagli stessi difensori, quando l’attività difensiva originale riferibile a ciascun giudizio sia marginale.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, ove la mancata esecuzione tempestiva del giudicato abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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