Cassazione Penale, Ordinanza n. 33351/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Un soggetto detenuto ha impugnato personalmente, tramite l'ufficio matricola del carcere, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 22/10/2024. Il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il tema deciso riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione del condannato e la conseguente declaratoria di inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
La Corte richiama la disposizione, come interpretata alla luce della riforma del 2017, per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Si afferma che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la base procedurale per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma viene indicata come fonte della preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e dell'introduzione della declaratoria de plano di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro provvedimenti successivi al 3 agosto 2017 non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'atto è inammissibile.
- Quando la mancanza della valida sottoscrizione difensiva emerge ictu oculi, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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