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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 395/2025, depositata in data 19.6.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 379/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 il 19.6.2025 presso la sede legale del Ministero dell'Istruzione, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda della Prof.ssa Assunta Giaquinto, accertando il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024\2025 e conseguentemente condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell'importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

Giustizia amministrativa202500897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, relativa all’accredito del beneficio della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha eseguito il giudicato accreditando l’importo sulla Carta elettronica. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva dato integrale esecuzione al giudicato e che la pretesa azionata era stata completamente soddisfatta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre IVA, CPA e spese forfettarie. La liquidazione è stata contenuta in considerazione del fatto che l’adempimento, sebbene successivo alla proposizione del ricorso, aveva evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel giudicato presupposto quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, non esclude di per sé la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e tenendo conto dell’attività processuale effettivamente necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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