Sentenza n. 3620/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4392/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento di € 300,00 di spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente beneficiaria la carta docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 300,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 12 novembre 2024 ed era stata dichiarata irrevocabile dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 5 settembre 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione quanto al pagamento delle spese a lui distratte e ha chiesto la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’obbligo di pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, quale difensore antistatario, € 300,00 entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo l’esiguità del debito incompatibile con una misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in rapporto all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale civile sia passato in giudicato, sia munito dei requisiti esecutivi e sia stato notificato all’Amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell’integrale adempimento del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire la prestazione pecuniaria entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in considerazione dell’esiguità dell’obbligazione dovuta, risulti sproporzionata rispetto alla funzione coercitiva e manifestamente iniqua.
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