Cassazione Penale, Sentenza n. 46554/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, della somma di 2.333.840 euro contestata come profitto del reato di autoriciclaggio in relazione a bancarotta fraudolenta per distrazione. Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro ritenendo errata la quantificazione del profitto di autoriciclaggio, perché avrebbe coinciso con quello del reato presupposto (bancarotta per distrazione). Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore per violazione di legge. Ha ritenuto infondata la motivazione del Tribunale che aveva annullato il sequestro per "errata quantificazione", confermando invece che la somma sequestrata (2.333.840 euro) era correttamente individuata come profitto del reato di autoriciclaggio, anche alla luce della specificità del caso in cui il bene distratto era un'azienda la cui gestione continuativa (e successivi trasferimenti a società del medesimo gruppo e a "clone") ha costituito impiego dell'utilità illecita in attività economiche. La Corte ha inoltre precisato che non poteva riesaminare il fumus commissi delicti non devoluto in cassazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale.
Norme richiamate
art. 648‑quater cod. pen.
Norma relativa alla confisca per equivalente del profitto del reato di autoriciclaggio; la Corte interpreta il profitto dell'autoriciclaggio come rappresentato dal valore delle somme o dei beni oggetto delle operazioni dirette a occultarne la provenienza, e ammette che, nel caso di distrazione di un'azienda, l'impiego dell'utilità illecita nell'attività imprenditoriale può cristallizzare il profitto autonomo dell'autoriciclaggio
art. 2 cod. pen.
Norma citata dalla difesa (contestazione della configurabilità del reato) ma non riassaminabile in cassazione se non devoluta con il ricorso; la Corte osserva che il tema del fumus non poteva essere riesaminato se non oggetto del ricorso
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione al procedimento cautelare; la Corte rileva che le censure concernenti il fumus non sono state devolute e quindi non sono riesaminabili in questa sede
art. 595 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che l'ordinanza di cassazione non può trasformarsi in ricorso incidentale (previsto dall'art. 595 per il solo giudizio d'appello), quindi non è consentito sollevare in cassazione questioni non dedotte dal ricorso stesso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) (norma sul procedimento in Cassazione)
Disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui richiamata per motivare il deposito delle conclusioni scritte e la mancata discussione orale
Massime di principio
- In tema di confisca per equivalente per autoriciclaggio (art. 648‑quater c.p.), il "profitto" può essere rappresentato dal valore delle somme o dei beni impiegati nelle operazioni volte a occultarne la provenienza; non è obbligatorio che coincida formalmente con il profitto del reato presupposto quando l'impiego dell'utilità illecita dà vita a un'attività economica produttiva di valore autonomo
- Quando il reato presupposto è la distrazione di un'azienda, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale tramite altre società riconducibili agli stessi soggetti può costituire elemento decisivo a comprovare l'impiego dell'utilità illecita e giustificare la quantificazione del profitto di autoriciclaggio nel valore dell'azienda oggetto della distrazione
- In sede di cassazione non possono essere riesaminati profili che non siano stati devoluti con il ricorso (ad esempio il fumus commissi delicti), per evitare l'introduzione di una forma di ricorso per cassazione incidentale non prevista dal sistema
- La quantificazione del profitto ai fini del sequestro e della confisca deve essere motivata tenendo conto della dinamica delle operazioni (trasferimenti, proseguimento dell'attività, valorizzazione successiva delle imprese coinvolte); l'omessa considerazione di elementi rilevanti può determinare l'annullamento per vizio di motivazione
- Il rischio di duplicazione della somma confiscabile (ne bis in idem economico) è un principio richiamato dalla giurisprudenza, ma la sua valutazione dipende dalla concreta struttura delle operazioni: va valutato caso per caso se il profitto dell'autoriciclaggio sia effettivamente autonomo o si sovrapponga a quello del reato presupposto
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