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Ordinanza

Ordinanza n. 150/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, - della determinazione dirigenziale n. 429 del 23.12.2025, notificata il 31.12.2025, avente a oggetto: “CUP: B34J25001270003 Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali «Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti - Sostegno alle produzioni culturali delle Imprese Culturali e Creative e altre organizzazioni culturali». Determinazione Dirigenziale n. 171/2025/00347 - Procedura negoziale annuale. Soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - triennio 2025-2027 - per il sostegno delle attività per l’anno 2025. Approvazione esiti valutazione proposte progettuali”, nella parte in cui è stato disposto che: “… il contributo regionale assegnato per la realizzazione dei progetti presentati è stato determinato d’ufficio , secondo i dati di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportato: per ciascun progetto, è stato definito un contributo base pari al minor valore tra quello richiesto ai sensi della procedura e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale trasmessa , generando così un fabbisogno complessivo di € 6.788.919,26; per ciascun progetto con richiesta di contributo maggiore della quota regionale dichiarata nell'istanza ministeriale, è stata determinata una quota aggiuntiva, in proporzione alla richiesta avanzata, avvalendosi delle risorse residuali, pari ad € 1.211,080,74, così da realizzare la completa assegnazione della dotazione finanziaria

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali e di determinazione dei contributi regionali nell’ambito di una procedura negoziale per il sostegno alle attività culturali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misura cautelare, la determinazione dirigenziale regionale che ha approvato gli esiti della valutazione delle proposte progettuali e quantificato i contributi destinati ai soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo per il triennio 2025-2027. La contestazione riguarda, in particolare, il criterio con cui l’Amministrazione ha determinato il contributo: una quota base pari al minor valore tra l’importo richiesto nella procedura regionale e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale, cui è stata aggiunta, per i progetti con richiesta superiore alla quota dichiarata, una quota proporzionale finanziata con le risorse residue. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente, né consente di ricostruire specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha deciso sulla domanda cautelare mediante la fissazione celere dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto adeguata tale misura, considerato che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente è di natura meramente patrimoniale e, in caso di accoglimento nel merito, può essere eventualmente risarcito. Ha inoltre rilevato che la sospensione degli atti impugnati avrebbe comportato la mancata assegnazione del contributo anche alle altre beneficiarie, con conseguente paralisi dell’intero settore. La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti degli altri interessati alla procedura è stata riservata alla successiva fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, nell’ambito della tutela cautelare, di fissare con priorità l’udienza di merito quando tale misura è idonea a tutelare le esigenze della parte, senza procedere necessariamente alla sospensione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare è esclusivamente patrimoniale e risulta astrattamente risarcibile in caso di successivo accoglimento del ricorso, il giudice può ritenere sufficiente la fissazione celere dell’udienza di merito, anziché sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento che disciplina l’assegnazione di risorse pubbliche a una pluralità di beneficiari può essere negata o sostituita dalla rapida fissazione del merito quando la misura rischi di compromettere l’assegnazione delle risorse agli altri beneficiari e di paralizzare l’intero settore interessato.
  • La valutazione sull’ammissibilità e sulla rilevanza della notificazione per pubblici proclami può essere riservata alla fase di merito quando la relativa richiesta è formulata nel corso della camera di consiglio cautelare e non è necessaria per la definizione immediata della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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