Corte di giustizia, Sentenza C-438/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024. — Protéines France e a. contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l’uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali. — Causa C-438/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che le norme del regolamento n. 1169/2011 su denominazione, informazione leale e sostituzione di ingredienti armonizzano espressamente la materia dell’uso di denominazioni tipiche dei prodotti animali per alimenti vegetali. Di conseguenza, la Francia non poteva adottare un divieto generale di usare termini come quelli della macelleria o salumeria per prodotti a base vegetale, né introdurre soglie nazionali di proteine vegetali per consentirne l’impiego. La Corte ha però ammesso sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni del regolamento e delle misure nazionali conformi.
Rinvio pregiudiziale sull’armonizzazione del regolamento n. 1169/2011 in materia di denominazioni di alimenti vegetali che imitano denominazioni della macelleria, salumeria e pescheria.
La questione giuridica
Se gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, letti con l’articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l’allegato VI, parte A, punto 4, costituiscano un’armonizzazione espressa che impedisce agli Stati membri di vietare o regolamentare l’uso di denominazioni, diverse da quelle legali, tipiche dei prodotti animali per alimenti contenenti proteine vegetali; e, in caso affermativo, se tale armonizzazione osti a sanzioni nazionali e alla fissazione di soglie nazionali di proteine vegetali che consentano tali denominazioni.
Principio di diritto
Il regolamento n. 1169/2011 armonizza espressamente, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, l’uso delle denominazioni non legali tratte dai settori della macelleria, salumeria e pescheria per alimenti contenenti proteine vegetali: gli Stati membri non possono vietare o disciplinare in via generale e astratta tali denominazioni né fissare soglie di proteine vegetali che ne autorizzino l’uso. Restano invece possibili sanzioni amministrative per la violazione del regolamento o di misure nazionali conformi, poiché la disciplina sanzionatoria rientra nell’obbligo degli Stati membri di assicurare l’effettività della legislazione alimentare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 2, paragrafo 2, lettere f), n), o), p), q), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 38 del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Legge francese n. 2020-699, articolo L. 412-10 del code de la consommation
- Décret n. 2022-947 del 29 giugno 2022
- Décret n. 2024-144 del 26 febbraio 2024
Denominazioni di alimenti vegetali e termini della macelleria/salumeria/pescheria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in un contenzioso promosso da associazioni e imprese del settore delle proteine vegetali contro il Ministro dell’economia francese. Al centro vi era la legittimità del decreto francese n. 2022-947, relativo all’uso di talune denominazioni per alimenti contenenti proteine vegetali, poi sostituito dal decreto n. 2024-144 durante il processo.
Fatti e procedimento principale
La normativa francese contestata vietava, per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, l’uso di denominazioni legate ai prodotti animali, comprese denominazioni legali, usuali o descrittive riconducibili ai settori della macelleria, salumeria e pescheria. Il giudice del rinvio aveva già sospeso in via cautelare l’esecuzione di parte del decreto, e successivamente ha rilevato che, nonostante l’adozione del nuovo decreto del 2024, la controversia conservava oggetto e rilevanza.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 3, 8 e 17, per il principio secondo cui la legislazione alimentare deve tutelare i consumatori e prevenire pratiche ingannevoli, con misure e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive.
Il fulcro della decisione è il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare:
- articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), sulle nozioni di denominazione legale, usuale e descrittiva;
- articolo 7, sui divieti di pratiche informative ingannevoli;
- articolo 8, sulla responsabilità dell’operatore alimentare;
- articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull’indicazione obbligatoria della denominazione dell’alimento;
- articolo 17, sulla gerarchia tra denominazione legale, usuale e descrittiva;
- articolo 38, sull’armonizzazione espressa e sui limiti alle misure nazionali;
- allegato VI, parte A, punto 4, sulla sostituzione di un componente o ingrediente normalmente atteso dal consumatore.
Sono inoltre menzionati il regolamento (CE) n. 853/2004 e le definizioni in esso contenute di carne e prodotti a base di carne, rilevanti per il significato dei termini del settore animale.
Questioni pregiudiziali
Il Conseil d’État chiedeva, in sostanza:
- se gli articoli 7 e 17 del regolamento n. 1169/2011, letti con le definizioni dell’articolo 2 e con l’articolo 9, armonizzino espressamente la materia dell’uso di denominazioni animali per alimenti vegetali;
- se, in caso affermativo, gli Stati membri possano comunque introdurre sanzioni e soglie nazionali di proteine vegetali al di sotto delle quali tali denominazioni resterebbero ammesse;
- in via subordinata, se tali misure nazionali siano compatibili con gli articoli 9 e 17 del regolamento.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità fondata sull’adozione del decreto n. 2024-144, osservando che, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, i ricorsi principali non avevano perso oggetto e la questione restava utile per la decisione nazionale.
Ragionamento della Corte: armonizzazione espressa
La Corte ha affermato che gli articoli 7 e 17 del regolamento n. 1169/2011, letti con l’articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e con l’allegato VI, parte A, punto 4, armonizzano espressamente la materia dell’informazione al consumatore quando un alimento vegetale è presentato con termini che evocano alimenti di origine animale.
Secondo la Corte:
- gli alimenti devono recare una denominazione;
- tale denominazione deve essere legale, o in mancanza usuale, o in mancanza descrittiva;
- la denominazione deve essere chiara, precisa e non ingannevole;
- il divieto di inganno riguarda anche la pubblicità e la presentazione del prodotto;
- l’allegato VI disciplina in modo specifico i casi di sostituzione di un componente o ingrediente normalmente atteso dal consumatore.
La Corte precisa inoltre che la sostituzione può riguardare anche l’ingrediente primario o persino l’intera composizione del prodotto: il fatto che un alimento sia completamente diverso non esclude l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e dell’allegato VI, parte A, punto 4. Ciò vale anche quando il consumatore si aspetta un ingrediente di origine animale che è stato integralmente sostituito da ingredienti vegetali.
Limiti alle misure nazionali
Poiché la materia è espressamente armonizzata, uno Stato membro non può adottare divieti generali e astratti che impediscano ai produttori di usare denominazioni usuali o descrittive per alimenti vegetali. Tali termini non possono essere semplicemente “proibiti” a livello nazionale senza compromettere l’uniformità del diritto dell’Unione.
La Corte distingue questa situazione da quella esaminata nella causa TofuTown.com (C‑422/16), relativa al regolamento n. 1308/2013, in cui il diritto dell’Unione riservava espressamente i termini “latte” e “prodotti lattiero-caseari” a prodotti di origine animale. Qui, invece, non esiste una norma UE o nazionale che riservi in modo analogo i termini del settore carne/pesce a prodotti animal-based.
Sanzioni e soglie nazionali di proteine vegetali
Quanto alla terza questione, la Corte distingue due profili:
- Sanzioni amministrative: sono ammesse. Il regolamento n. 178/2002 impone agli Stati membri di prevedere misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della legislazione alimentare, categoria nella quale rientra il regolamento n. 1169/2011.
- Soglie nazionali di proteine vegetali: non sono ammesse se servono a disciplinare l’uso di denominazioni non legali per prodotti vegetali, perché costituirebbero una regolazione nazionale di una materia già espressamente armonizzata.
Dispositivo
La Corte ha quindi stabilito che:
- gli articoli 7 e 17, e l’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce degli articoli 2 e 9, armonizzano espressamente la materia e ostano a misure nazionali che disciplinino o vietino l’uso di tali denominazioni per alimenti vegetali;
- l’armonizzazione non impedisce agli Stati membri di applicare sanzioni amministrative per la violazione del regolamento o di misure nazionali conformi;
- essa impedisce invece di fissare soglie nazionali di proteine vegetali sotto le quali resterebbe consentito l’uso di quelle denominazioni.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in materia di etichettatura e denominazione degli alimenti, il regolamento n. 1169/2011 occupa in modo diretto e completo il terreno dell’informazione del consumatore rispetto alle denominazioni non legali che evocano prodotti animali, lasciando agli Stati membri solo il potere di assicurare l’effettività della disciplina tramite sanzioni, non quello di riscrivere il regime di ammissibilità delle denominazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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