Cassazione Penale, Ordinanza n. 19782/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le allegazioni difensive circa l'impossibilità del ricorrente di provvedere al pagamento della cauzione e, conseguentemente, l'assenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio e fossero manifestamente infondate, poiché la motivazione della Corte territoriale, integrata da quella di primo grado, aveva dato risposta coerente alla censura valorizzando la genericità delle spiegazioni fornite e la condotta complessiva dell'imputato, che non aveva chiesto un pagamento rateale né si era attivato per reperire un lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte non fossero consentite in sede di legittimità perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e, comunque, manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la censura difensiva sull'impossibilità di pagamento della cauzione e sull'elemento psicologico non scalfisce la motivazione della condanna.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta logica e coerente alle censure difensive.
- La motivazione del giudice d'appello può essere legittimamente integrata per relationem con quella di primo grado, purché il complesso argomentativo dia conto in modo adeguato delle questioni prospettate.
- La deduzione di impossibilità economica o materiale di adempiere a un obbligo rilevante ai fini della fattispecie deve essere supportata da allegazioni concrete e non generiche; la mancata attivazione per soluzioni alternative può essere valorizzata ai fini della ritenuta responsabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non esenti da colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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