Cassazione Penale, Sentenza n. 1312/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per rapina aggravata (delitto commesso in concorso con altri) deducendo: 1) contraddittorietà/illogicità della motivazione in relazione alle prove, in particolare contestando l'individuazione dell'imputato mediante riconoscimento del "timbro vocale" operato dal teste Sabatini, il quale non avrebbe avuto termini di paragone; 2) errata applicazione della norma e carenza probatoria circa l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 c.p. (uso di arma), atteso che la dichiarazione del teste circa la presenza di una pistola sarebbe inverosimile e priva di descrizione degli autori materiali e di colui che avrebbe detenuto l'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti implichino una rivalutazione di fatti e prove, materia preclusa al giudice di legittimità, non essendo contestate vizi di diritto né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione nei termini richiesti. Ha confermato la possibilità per il giudice di avvalorare il riconoscimento delle voci in intercettazioni con le dichiarazioni di agenti/ufficiali di polizia giudiziaria e con altri elementi di riscontro (contenuti delle conversazioni, intestazioni delle schede, localizzazione celle), gravando sulla difesa l'onere di allegare elementi oggettivi contrari. Quanto all'aggravante per uso d'arma, la Corte ha ribadito i criteri di imputazione tra concorrenti (art. 59, comma 2 c.p.) e la possibilità di estensione dell'aggravante ai concorrenti se era conoscibile o conoscuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.
Norma dell'aggravante per la rapina quando sia commessa con l'uso di arma; la Corte ha ritenuto che la prova dell'uso dell'arma, anche se fondata su dichiarazioni testimoniali, può essere valutata in sede di merito e può incidere sull'aggravamento della fattispecie.
art. 63, comma quarto, cod. pen.
Norma che disciplina aumenti di pena per le circostanze aggravanti; la Corte ha richiamato che l'esclusione dell'aggravante inciderebbe sull'aumento operato ai sensi di tale articolo, ma la valutazione è di merito.
art. 59, comma secondo, cod. pen.
Criterio di imputazione delle circostanze aggravanti tra concorrenti: un'aggravante di natura oggettiva può essere estesa ai concorrenti se era conosciuta o doveva essere conosciuta, così come il giudice di merito può ritenere sussistente il coefficiente soggettivo necessario.
art. 118, cod. pen.
Richiamato per chiarire che l'art. 118 riguarda circostanze soggettive e non modifica il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti tra concorrenti previsto dall'art. 59.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare la motivazione solo per vizio di insufficienza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti del processo indicati specificamente; non può rivedere ex novo la valutazione probatoria.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; non incide in termini sostanziali sulla decisione di ammissibilità.
art. 616, cod. proc. pen.
Previsione relativa alla liquidazione delle spese e alle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i motivi che richiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di merito.
- Il riconoscimento della voce in intercettazioni da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria è prova utilizzabile dal giudice, specie se corroborata da altri elementi (contenuti delle conversazioni, intestazioni delle SIM, localizzazione celle); grava sulla difesa l'onere di allegare elementi oggettivi che contrastino tale identificazione.
- L'aggravante per uso di arma può essere imputata anche ai concorrenti non armati se risultava conosciuta o prevedibile nel contesto del reato, secondo il criterio dell'art. 59 c.p.; la valutazione della conoscenza/volontà è questione di merito.
- Nei casi di "doppia conforme" (stessa valutazione probatoria in primo e secondo grado) la Cassazione esercita un controllo ancora più limitato e valorizza l'unitarietà delle decisioni di merito.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione occorre far emergere vizi di diritto chiari o una motivazione mancante/manifestamente illogica o contraddittoria; contestazioni generiche sulla credibilità dei testimoni o sulla persuasività delle prove sono inammissibili.
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e, di norma, pagamento di una somma a titolo di ammenda secondo l'art. 616 c.p.p.
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