Cassazione Penale, Sentenza n. 26833/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile de plano la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, con la motivazione che la porzione di pena relativa al reato ostativo di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, cod. pen.) era ancora in esecuzione al momento della domanda. Il difensore ha dedotto che il ricorrente non è mai stato condannato per una rapina aggravata commessa da persona appartenente all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la misura richiesta, rendendo venuto meno l'interesse del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle condizioni dell'interesse a impugnare (esigenza che sia immediato, concreto e attuale anche al momento della decisione) e ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non sono state imposte spese processuali né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, per mancanza di soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina la detenzione domiciliare; è la disposizione sulla quale si fondava la richiesta del ricorrente. Il provvedimento impugnato era volto a dichiarare l'istanza inammissibile rispetto a questa norma in considerazione della presenza di pena relativa a reato ostativo ancora in esecuzione.
art. 628, terzo comma, cod. pen.
Riferimento al reato di rapina aggravata ritenuto ostativo: la corte ha considerato che la porzione di pena relativa a tale reato era in esecuzione al momento della domanda, elemento rilevante per l'ammissibilità della detenzione domiciliare.
art. 416-bis, cod. pen.
Norma sull'associazione mafiosa; il difensore ha eccepito che il ricorrente non è stato condannato come componente di tale associazione, deduzione rilevante rispetto alla qualificazione del reato come ostativo.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di interesse ad impugnare come condizione soggettiva della impugnazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che precisa come l'interesse debba essere immediato, concreto e attuale.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 6624/2011 e altri precedenti citati)
Interpretazione giurisprudenziale che definisce i requisiti dell'interesse a impugnare e la fattispecie della "carenza d'interesse sopravvenuta", richiamata dalla Corte per motivare la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione: la sua sopravvenuta cessazione rende il ricorso inammissibile.
- Se la misura richiesta in grado di rimuovere lo svantaggio oggetto dell'impugnazione viene concessa durante il corso del giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse (mancanza di utilità pratica della pronuncia).
- Nei procedimenti relativi a misure alternative alla detenzione occorre verificare attentamente la presenza di condanne o porzioni di pena per reati "ostativi" (p.es. reati aggravati o legati a partecipazione ad associazioni di tipo mafioso): la sussistenza di pena per reato ostativo al momento della domanda può precludere l'accesso alla detenzione domiciliare.
- Il difensore deve monitorare tempestivamente l'evoluzione dello stato procedimentale e sostanziale (concessione successiva della misura, estinzione dell'interesse) e valutare la rinuncia al ricorso per evitare atti inutili; in caso di sopravvenuta mancanza di interesse, i tribunali spesso non irrogano spese o sanzioni.
- Quando si contesta la qualificazione del reato come "ostativo" è importante produrre elementi e documentazione che dimostrino l'assenza di vincoli (p.es. assenza di condanne correlate a 416-bis) già in sede di prima istanza per evitare decisioni favorevoli basate su rilievi preclusivi.
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