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Sentenza

Sentenza n. 7615/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione della sede relativo al “Concorso RIPAM – Assunzione di n. 1128 unità nell’Area Assistenti, già Assistente giudiziario, Area II F2, mediante scorrimento della graduatoria”, pubblicato in data 19.07.2024 sul sito internet (www.riqualificazione.formez.it) di Formez PA (di cui al Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, in varie Amministrazioni – profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n. 104 del 31 dicembre 2021), nella parte in cui ha disposto l’assegnazione della ricorrente alla sede “Procura della Repubblica c/o Tribunale di Vasto – Sede di Vasto” in luogo della assegnazione della sede di preferenza al Distretto di Bari – Sede di Bari, ovvero, in subordine secondo il seguente ordine di preferenze Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/ consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per la ricorrente e in particolare e nei limiti dell’interesse: - del Bando di concorso pubblico indetto dalla Commissione Ripam (Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, in varie Amministrazioni – profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n. 104 del 31 dicembre 2021; - di tutti i verbali (anche se di data e contenuto ignoto); - del provvedimento di approvazione della graduatoria e della stessa graduatoria, ivi inclusa la graduatoria / Elenco sedi e uffici assegnati a “Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 18.07.2024, nella parte in cui è stata riconosciuta la priorità nella scelta della sede alla ricorrente, secondo quanto previsto dal Bando di concorso; - della nota pec del 27.08.2024 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti, avente il seguente numero di protocollo m_dg.DOG.27/08/2024.0206775.U, a firma del Capo Reparto Assunzioni, Daniele Santoro, in riscontro alla richiesta della dott.ssa Martino di rettifica di assegnazione e all’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 octies della Legge 241 del 1990; nonché per l’accertamento - del diritto della ricorrente ad essere assegnata al Distretto di Bari – Sede di Bari, ovvero, in subordine secondo il seguente ordine di preferenze Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda, in maniera prioritaria in ragione della posizione in graduatoria rispetto agli alti canditati idonei-vincitori assegnati in quelle sedi; e per la condanna - dell’Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente al Distretto di Bari – Sede di Bari (così come richiesto, e in subordine al Distretto di Bari – Sede di Trani, al Distretto di Lecce – Sede di Brindisi o al Distretto di Bari – Sede di Foggia, oltre a tutte le sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l’ordine indicato nella domanda), in maniera prioritaria in ragione della posizione in graduatoria rispetto agli alti canditati idonei-vincitori assegnati in quelle sedi e posti in una posizione successiva a quella della ricorrente.

Giustizia amministrativa202410744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della candidata a una sede di servizio all'esito dello scorrimento della graduatoria del concorso RIPAM, nonché gli atti presupposti e il diniego di rettifica in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso RIPAM per l'assunzione di personale non dirigenziale, ha contestato l'assegnazione alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, chiedendo l'assegnazione, in ragione della propria posizione in graduatoria e dell'ordine delle preferenze espresse, a una sede del Distretto di Bari o, in subordine, a sedi dei distretti di Lecce e Bari. Ha dedotto di essere stata collocata in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad altri candidati aventi un punteggio inferiore. Ha chiesto l'annullamento dell'atto di assegnazione e degli atti connessi, l'accertamento del diritto alla scelta prioritaria della sede e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione richiesta. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto all'assunzione e all'assegnazione della sede, mentre nel merito hanno richiamato il diritto di riserva spettante ai candidati collocati anteriormente in applicazione della legge n. 104/1992. Si è costituito anche un controinteressato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che la ricorrente non contestava il bando, lo svolgimento del concorso, la graduatoria o altri atti della fase pubblicistica della procedura concorsuale; al contrario, intendeva avvalersi dell'esito della procedura per ottenere una diversa assegnazione della sede. La giurisdizione amministrativa, prevista in materia di procedure concorsuali, si arresta all'approvazione della graduatoria finale, che chiude la fase procedimentale caratterizzata dall'esercizio del potere pubblico. Le controversie successive relative alla nomina, all'assunzione e all'assegnazione della sede dei vincitori o degli idonei rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, poiché attengono a posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La scelta della sede è stata qualificata come facoltà inerente al diritto all'assunzione, asseritamente leso dalla collocazione della ricorrente. Il TAR ha assegnato alle parti il termine per l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., precisando che in quella sede potrà eventualmente essere valutata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda la fase pubblicistica diretta alla costituzione del rapporto e si estende fino all'approvazione della graduatoria, ma non comprende le controversie successive relative alla nomina, all'assunzione o all'assegnazione della sede.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo assegna alle parti un termine per l'eventuale riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • l. 104/1992

    Nel provvedimento è richiamata dalle amministrazioni quale fonte del diritto di riserva invocato per giustificare l'assegnazione di altri candidati; la questione sostanziale non è stata esaminata dal TAR per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali è limitata alla fase pubblicistica che si conclude con l'approvazione della graduatoria finale; le controversie successive relative alla nomina, all'assunzione e all'assegnazione della sede appartengono alla giurisdizione ordinaria, in funzione di giudice del lavoro.
  • La controversia sull'assegnazione della sede rientra nella giurisdizione ordinaria quando il ricorrente non censura la legittimità del bando, dello svolgimento del concorso o della graduatoria, ma fa valere il diritto all'assunzione e la facoltà, inerente a tale diritto, di ottenere una determinata sede di servizio.
  • L'eventuale illegittimità degli atti amministrativi presupposti all'assunzione o all'assegnazione della sede può essere valutata dal giudice ordinario, ove rilevante, mediante disapplicazione secondo le regole generali.
  • La declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo deve essere accompagnata dall'assegnazione del termine per la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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