Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25485/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originaria riguardava una lavoratrice che chiedeva: l'accertamento della nullità della clausola di durata apposta a contratti di somministrazione a tempo determinato, in base ai quali aveva prestato attività lavorativa in favore di società del gruppo regionale siciliano, e la condanna al pagamento delle differenze retributive per le mansioni svolte, che assumeva di livello VI del c.c.n.l. terziario anziché di IV livello. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in relazione alla censura sulla presunta genericità delle ragioni organizzative poste a base della limitazione temporale dei contratti. Con il ricorso per revocazione la lavoratrice ha denunciato errore materiale di fatto ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto non specificata l'indicazione della sede di produzione della documentazione posta a fondamento del motivo, benché essa fosse puntualmente indicata negli allegati del fascicolo di primo grado (dal n. 15 al n. 42).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta svista non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la valutazione compiuta nel precedente giudizio di legittimità non era una falsa percezione di un fatto interno al giudizio, ma una valutazione giuridica sulla genericità del motivo e sull'impossibilità di verificare la censura in assenza di una riproduzione specifica del contenuto della convenzione e di una precisa indicazione del suo reperimento in atti. Inoltre, ha osservato che comunque l'asserito errore non sarebbe stato decisivo, poiché l'inammissibilità del motivo era stata affermata anche per un distinto profilo, ossia la contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti senza deduzione di un vizio di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato richiamato insieme all'art. 395 n. 4 c.p.c. per escludere che sussistesse un errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una svista percettiva decisiva e non in un errore di diritto o di valutazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione della ricorrente non rientrasse in tale paradigma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti del giudizio di legittimità e non può consistere in un errore di diritto, in una valutazione della censura o in una diversa lettura del materiale processuale.
  • La revocazione non è ammissibile quando il preteso errore non è decisivo, ossia quando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della precedente impugnazione si fondano anche su autonome rationes decidendi non colpite dal motivo revocatorio.
  • La specificità del motivo di ricorso esige la riproduzione, almeno nei tratti essenziali, del contenuto degli atti o documenti su cui la censura si fonda e l'indicazione puntuale della loro collocazione nel fascicolo; una generica indicazione degli allegati non consente alla Corte di verificarne la rilevanza.
  • Nel giudizio di cassazione, la mera contrapposizione di una propria ricostruzione dei fatti a quella accolta dal giudice di merito non è sufficiente se non viene dedotto un vizio di motivazione o un error in iudicando specificamente articolato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.