Ordinanza n. 16065/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa alla predisposizione e correzione delle prove del semestre filtro e alla valutazione degli elaborati della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha sostenuto gli esami del semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2025/2026 e ha contestato, in via principale, la mancata ammissione al corso, chiedendo anche la rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria. Nel corso del giudizio ha proposto domanda di accesso documentale e civico, presentata il 24 febbraio 2026, relativa, tra l’altro, ai quesiti e alle risposte attese nelle versioni originarie e successive, ai verbali delle commissioni e ai dati informatici concernenti la correzione dei propri elaborati. Dopo la produzione documentale dell’Amministrazione, la ricorrente ha dichiarato cessato l’interesse per la documentazione già ottenuta e ha precisato che permaneva interesse per specifici documenti: le versioni dei quesiti e delle risposte attese, ulteriori verbali o una dichiarazione formale della loro inesistenza e i log relativi ai due elaborati identificati dai codici indicati in atti. Il giudizio deciso con l’ordinanza riguarda l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., non la domanda principale di annullamento dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di accesso e ha dichiarato cessata la materia del contendere per la restante documentazione, rispetto alla quale la ricorrente aveva dichiarato cessato l’interesse. Ha ordinato alle Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, di rendere disponibili alla ricorrente e depositare in giudizio entro 15 giorni dalla pubblicazione: (i) l’elenco dei quesiti e delle risposte attese elaborati dalla commissione e consegnati al CINECA, nella versione originaria e in ogni successiva modifica, escluse le integrazioni già prodotte; (ii) tutti i verbali di correzione delle domande a completamento, con l’obbligo di dichiarare formalmente l’eventuale inesistenza di ulteriori verbali; (iii) i log o la documentazione informatica già conservati dal sistema, relativi ai due elaborati della ricorrente, dai quali risultino la correzione, l’eventuale coinvolgimento nelle operazioni di integrazione dei sinonimi e di riapertura, le successive validazioni e le eventuali variazioni del punteggio. L’ordine non comporta la formazione o elaborazione ex novo di dati o documenti. Le spese della fase sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., in parte dichiara cessata la materia del contendere ed in parte la accoglie negli esatti termini di cui in motivazione.
La tutela contro il diniego o la limitazione dell’accesso può essere definita accogliendo la richiesta entro i limiti dei documenti per i quali permane l’interesse e dichiarando cessata la materia del contendere per quelli non più richiesti.
Considerato che parte ricorrente ha proposto al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Cineca e all’Università degli Studi di Perugia, in data 24 febbraio 2026, istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990 e istanza di accesso civico, il cui parziale diniego viene contestato con domanda introdotta nel corso del presente giudizio teso ad ottenere, in via principale, l’annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con contestuale ammissione della ricorrente alla Facoltà ed alla sede indicata quale prima opzione.
L’istanza documentale è stata esaminata in relazione alla documentazione richiesta e all’interesse residuo della candidata, ma l’ordinanza non formula una regola interpretativa autonoma sugli artt. 22 ss. della l. 241/1990.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio sull’accesso, il richiedente dichiara cessato l’interesse per parte della documentazione già ottenuta, la materia del contendere può essere dichiarata cessata limitatamente a tali atti, mentre l’ordine di ostensione va circoscritto ai documenti per i quali permane un interesse concreto.
- L’ordine di accesso a documenti informatici può riguardare i log e i dati già conservati dal sistema, limitatamente a quelli pertinenti alla posizione del richiedente, senza imporre all’amministrazione la formazione o l’elaborazione ex novo di documenti, dati o informazioni.
- Se permane incertezza sull’esistenza di ulteriori verbali pertinenti, l’amministrazione può essere onerata sia della loro ostensione, se esistenti, sia di una formale dichiarazione di inesistenza, ove non ve ne siano altri.
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