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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della nota n. 20940 del 30.09.2022 del Comune di Bojano, emessa in riscontro all’atto di significazione e diffida prot. n. 15556/2022; nonché per la verifica della conformità, ai sensi del testo unico in materia di edilizia, delle opere realizzate su tutta l’area lottizzata rispetto ai progetti autorizzati dal Comune e della adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti al fine di procedere a quanto indicato nella Ordinanza nr. 18/2016 emessa dal Dirigente del comune di Bojano – Responsabile del Settore Urbanistica.

Giustizia amministrativa202200340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 30 settembre 2022, emessa in riscontro a un atto di significazione e diffida relativo all’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comparto Tilli-Tilli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale sostenendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 765/1967, della convenzione urbanistica del 2006 e dei permessi di costruire n. 53/2006 e n. 15/2007, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha dedotto che, durante la realizzazione delle opere edilizie, sarebbe stato effettuato un frazionamento catastale non previsto né autorizzato, con conseguente interclusione del lotto di sua proprietà e mancata realizzazione o ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dagli atti autorizzativi. Ha richiamato le precedenti diffide e ordinanze comunali, tra cui l’ordinanza n. 18/2016, sostenendo l’esistenza di un obbligo del Comune di verificare la conformità delle opere realizzate, adottare eventuali provvedimenti repressivi e procedere al completamento, acquisizione e manutenzione delle opere di urbanizzazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’inerzia comunale nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento, sostenendo che la nota impugnata fosse una mera comunicazione priva di natura provvedimentale.

La decisione

Il TAR ha definito parzialmente il giudizio. Ha accolto l’eccezione del Comune e dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento della nota del 30 settembre 2022. Il giudice ha rilevato che la nota era un atto non innovativo, privo di contenuto dispositivo e di manifestazione autoritativa di volontà: essa si limitava a riscontrare la diffida, rappresentando l’impossibilità dell’ente di procedere e dichiarandosi disponibile a chiarimenti o proposte. La nota è stata qualificata come atto meramente interlocutorio e ricognitivo, eventualmente idoneo a confermare la prosecuzione dell’inerzia amministrativa, ma non autonomamente lesivo né suscettibile di annullamento. La stessa condotta processuale della ricorrente, che dopo aver ricevuto la nota aveva chiesto un incontro per ulteriori chiarimenti, è stata considerata indicativa della consapevolezza della sua natura non provvedimentale. Quanto alla domanda concernente l’inerzia del Comune nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato e dei proprietari o lottizzanti dei terreni e degli immobili del comparto, ritenuti controinteressati. Ha prescritto alla ricorrente termini e modalità per individuare tali soggetti tramite la Conservatoria dei registri immobiliari, notificare loro il ricorso e depositare le prove delle notifiche. Ha inoltre ordinato al Comune di depositare il testo dell’ordinanza n. 8 del 23 marzo 2016, non presente agli atti e rilevante per ricostruire la revoca dell’ordinanza n. 44/2015. Ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, nonché la regolazione delle spese, è stata riservata alla sentenza definitiva. È stata fissata l’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    La domanda relativa all’inerzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia deve essere trattata previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari e lottizzanti del comparto, qualificati come controinteressati.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della forma decisoria adottata.

  • art. 28, commi 1 e 2, l. n. 1150/1942

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo comunale relativo alle opere di urbanizzazione; nel testo della pronuncia non è oggetto di una decisione di merito definitiva.

  • l. n. 765/1967

    Richiamata quale disciplina posta a fondamento della convenzione urbanistica e degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione; la relativa violazione resta da esaminare, salvo il capo concernente l’inammissibilità dell’impugnazione della nota.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nel permesso di costruire n. 53/2006 in relazione al contributo di costruzione; non costituisce oggetto di autonoma decisione nella sentenza non definitiva.

Massime di principio

  • Un atto comunale meramente interlocutorio, ricognitivo o informativo, privo di contenuto dispositivo, innovativo e autoritativo, non è autonomamente impugnabile per annullamento in assenza di una specifica lesività e di un interesse concreto e attuale alla sua rimozione.
  • La comunicazione con cui l’amministrazione rappresenta l’impossibilità di procedere senza adottare una determinazione autoritativa non esaurisce necessariamente l’inerzia amministrativa, ma può costituirne una prosecuzione; la tutela deve quindi essere orientata, se ne ricorrono i presupposti, contro l’inerzia nell’esercizio del potere e non contro la comunicazione priva di contenuto provvedimentale.
  • Nel giudizio volto a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia su un comparto, i proprietari e i lottizzanti delle aree o degli immobili interessati possono assumere la qualità di controinteressati e devono essere evocati in giudizio mediante integrazione del contraddittorio.
  • Quando un documento amministrativo richiamato da precedenti provvedimenti è rilevante per ricostruire la sequenza degli atti e non è stato prodotto, il giudice può disporne l’acquisizione d’ufficio prima della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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