Cassazione Civile, Ordinanza n. 36330/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. La società committente aveva chiesto l'ammissione al passivo per danni, maggiori oneri e penali derivanti dall'inadempimento di due contratti di appalto aventi ad oggetto lavori ferroviari. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma minima; il tribunale, in sede di opposizione, aveva invece ammesso un credito molto più ampio, ritenendo dovuta una penale per ritardo sul primo appalto, ridotta equitativamente, e la penale integrale sul secondo, sul rilievo che l'appaltatrice non avesse provato che il mancato completamento dipendesse da causa a lei non imputabile. La corte d'appello aveva confermato, pur osservando che la penale non avrebbe dovuto proseguire dopo l'apertura della procedura, ma reputando tale punto non devoluto. Nel ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto: 1) violazione di norme su inadempimento, clausola penale, onere della prova e disciplina dei lavori pubblici, sostenendo che varianti richieste dalla committente avevano imposto un nuovo progetto esecutivo, con impossibilità sopravvenuta non imputabile, e che comunque la penale non poteva essere calcolata sull'intero importo dei lavori; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riduzione equitativa della penale del secondo lotto ex art. 1384 c.c.; 3) violazione delle norme sulla continuità dei contratti in amministrazione straordinaria, sostenendo che la penale non poteva essere computata nel periodo tra dichiarazione di insolvenza e scioglimento del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché le valutazioni della corte di merito sull'imputabilità dell'inadempimento e sull'irrilevanza scriminante delle varianti richieste erano apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione, mentre la censura sulla misura di calcolo della penale era nuova e comunque non specificamente autosufficiente. Ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia: la corte d'appello aveva esaminato la domanda di riduzione equitativa richiamando le medesime ragioni già poste a base del rigetto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di decisività, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata sul punto: in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 270/1999, il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis fino all'eventuale scioglimento dei commissari, sicché non è corretto assimilare tale disciplina al fallimento; tuttavia, poiché la censura era comunque infondata, il ricorso è stato complessivamente respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato per la disciplina dell'inadempimento e della responsabilità del debitore/appaltatore
art. 1382 c.c.
richiamato quale base della clausola penale per il ritardo
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova della causa non imputabile dell'inadempimento
art. 16 l. 109/1994
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori pubblici e delle varianti
art. 17 l. 109/1994
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori pubblici e delle varianti
art. 117, comma 5, d.P.R. 554/1999
invocato per sostenere che la penale dovesse essere commisurata solo alla parte di lavori cui il ritardo si riferiva
art. 112 c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della penale
art. 113 c.p.c.
richiamato nel motivo sul rapporto tra disciplina legale e decisione di merito
art. 1384 c.c.
richiamato per la riduzione equitativa della penale
art. 50 d.lgs. 270/1999
interpretato nel senso che, in amministrazione straordinaria, i contratti pendenti proseguono ope legis fino all'eventuale esercizio della facoltà di scioglimento da parte dei commissari
art. 51 d.lgs. 270/1999
richiamato nel motivo relativo agli effetti della procedura sui contratti in corso
art. 1-bis d.l. 210/2008
richiamato nel motivo relativo agli effetti della procedura sui contratti in corso
art. 99 l. fall.
richiamato per affermare che il giudizio di opposizione allo stato passivo è a struttura impugnatoria e non consente questioni nuove o nuovi accertamenti di fatto
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello
art. 384, comma 4, c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riesaminare il merito dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, salvo che la censura investa la correttezza giuridica o la coerenza logico-formale della motivazione.
- La parte che invochi in cassazione una questione fattuale non trattata nella sentenza impugnata deve dimostrare in modo specifico di averla ritualmente dedotta nei gradi di merito, indicando l'atto processuale in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- La richiesta di varianti da parte del committente non determina automaticamente la caducazione del termine contrattuale e della clausola penale: ciò avviene solo se le varianti siano notevoli e tali da mutare l'originario piano dei lavori, imponendo un nuovo termine concordato.
- In tema di clausola penale per ritardo nell'appalto, l'appaltatore che invochi l'esimente della non imputabilità deve provare che l'inadempimento o il ritardo derivino da causa a lui non riferibile.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, pur non esaminando separatamente una domanda subordinata, la rigetti implicitamente attraverso un richiamo espresso alle stesse ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda principale.
- Nell'amministrazione straordinaria dei grandi imprese insolventi, i contratti pendenti proseguono ope legis fino all'eventuale scioglimento disposto dai commissari; pertanto non è corretto applicare meccanicamente alla procedura la logica della sospensione dei rapporti propria del fallimento.
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