Cassazione Penale, Sentenza n. 9199/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre censure principali: 1) nullità assoluta della sentenza di primo grado per presenza di un giudice onorario (GOT) nel collegio che ha celebrato il dibattimento e la decisione, in violazione dell'art. 12 del D.lgs. 13/7/2017 n.116 e degli artt. 33, 178 e 179 c.p.p.; 2) mancata assunzione di prova decisiva (richiesta di perizia psichiatrica sull'imputato) ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., con violazione del diritto di difesa; 3) violazione delle norme sul gratuito patrocinio e sulle spese processuali (art. 110 DPR n.115/2002 e art.12 preleggi), per aver condannato l'imputato al rimborso delle spese della parte civile nonostante entrambe le parti fossero ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo (parte decisiva) e ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello che la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. Le altre censure sono state assorbite. La Corte ha chiarito che l'annullamento senza rinvio non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare; la situazione processuale regredisce e, ove ricorra, ricorrono i termini previsti dall'art. 303 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 12
Il giudice onorario di pace non puo' essere destinato a comporre i collegi del tribunale per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), e non puo' far parte di piu' di un giudice onorario nel collegio
Il divieto e' assoluto e limita la capacita' del giudice onorario di comporre collegi per tali reati; la violazione configura nullità assoluta della pronuncia.
D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11, comma 6
Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace... per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.; 2) le funzioni di GIP e GUP; 3) i giudizi di appello avverso il giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all'art. 558 c.p.p.
Disposizione che definisce ambiti di esclusione e concorre a delimitare la destinazione dei giudici onorari; rafforza l'interpretazione restrittiva sull'impiego nei collegi penali per reati gravi.
Codice di procedura penale, art. 33
Regola la capacita' del giudice; la Corte ha interpretato il divieto dell'art.12 D.lgs. 116/2017 come una limitazione alla capacita' ai sensi di questo articolo.
Codice di procedura penale, art. 178
Prevede le ipotesi di nullita' della costituzione e dell'atto; richiamato per qualificare la nullita' derivante dalla mancata capacita' del giudice.
Codice di procedura penale, art. 179
Stabilisce la nullita' assoluta; la violazione del divieto di destinazione del giudice onorario e' stata ritenuta causa di nullita' assoluta ai sensi di questo articolo.
Codice di procedura penale, art. 185
La nullita' insanabile compiuta nel primo grado puo' determinare la nullita' derivata della decisione di appello; applicata per annullare anche la sentenza d'appello.
Codice di procedura penale, art. 407, comma 2, lett. a
Elenca reati per i quali e' vietata la destinazione dei giudici onorari: i reati rilevanti della vicenda (violenza sessuale aggravata) rientrano in tale novero.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 110
Norma relativa al gratuito patrocinio e alla liquidazione delle spese; il ricorso contestava la condanna al rimborso delle spese nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. d
Prevede il vizio per mancata acquisizione di una prova decisiva: evocato dal ricorrente con riferimento alla richiesta di perizia psichiatrica non assunta.
Codice di procedura penale, art. 303, comma 2
Regola la decorrenza dei termini di custodia cautelare dopo la regressione del procedimento; la Corte l'ha richiamata per spiegare che l'annullamento senza rinvio non interrompe automaticamente la misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 624-bis
Richiamato nella parte relativa alla cessazione delle misure cautelari dopo l'annullamento d'appello; la Corte precisa i limiti dell'automatismo di cessazione.
Massime di principio
- Se nel primo grado ha partecipato un giudice onorario a un collegio che decide reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (come previsto dall'art. 12 D.lgs. 116/2017), tale partecipazione determina una nullita' assoluta della sentenza e puo' condurre all'annullamento anche della sentenza d'appello (nullita' derivata ex art. 185 c.p.p.).
- La nullita' per difetto di capacita' del giudice e' insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; pertanto, il rimedio e' l'annullamento delle pronunce e la regressione del procedimento allo stato in cui si e' svolto l'atto nullo.
- La mancata esecuzione di una perizia psichiatrica richiesta e rilevante puo' integrare vizio ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., ma la valutazione della rilevanza e dell'effetto sulla imputabilita' dipende dalla specifica incidenza della prova richiesta; se la nullita' della costituzione del collegio prevale, le questioni probatorie possono risultare assorbite.
- La condanna alla rifusione delle spese processuali contro una parte ammessa al gratuito patrocinio richiede attenta verifica normativa e giurisprudenziale: in situazioni analoghe la difesa deve invocare l'art. 110 DPR n.115/2002 e la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che limita l'onere di rimborso, tenendo conto delle decisioni precedenti.
- L'annullamento senza rinvio non comporta automaticamente la cessazione delle misure cautelari: occorre valutare se l'annullamento determini la regressione del procedimento (art. 185 c.p.p.) e l'applicabilita' dell'art. 303 c.p.p.; la misura cautelare puo' rimanere in vigore e i termini di custodia ricominciare a decorrere.
- In giudizi che coinvolgono normativa sulla magistratura onoraria, verificare sempre la data di esercizio dell'azione penale rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni transitorie (art. 30 D.lgs. 116/2017) per stabilire se il divieto di destinazione sia applicabile o meno.
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