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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3646 del 2024.

Giustizia amministrativa202502664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3646 del 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 3646 del 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che il titolo giudiziale era irrevocabile, ritualmente notificato in forma esecutiva e non eseguito dall’amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l’intervento sostitutivo e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante liquidazione degli interessi legali sul valore della Carta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione in forma esecutiva del titolo all’amministrazione debitrice, consente la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Disposizione richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Disposizione richiamata quale ulteriore modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la fissazione di una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo stabilito in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di una pubblica amministrazione, dopo la rituale notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine e su richiesta della parte interessata.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata, in relazione all’inadempimento dell’amministrazione, mediante corresponsione degli interessi legali sul valore della prestazione dovuta per il periodo intercorrente tra l’ordine di pagamento e la scadenza del termine assegnato per l’intervento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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