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Ordinanza

Ordinanza n. 2511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva disposto una misura nell’ambito dell’esecuzione di un giudicato amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa sociale)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza collegiale del TAR Puglia, Sezione II, n. 1391/2025. Dal testo non emergono i motivi specifici dell’appello né il contenuto puntuale della misura adottata dal TAR. La società appellata ha prospettato un periculum in mora connesso all’esecuzione di un giudicato amministrativo da parte dell’organo commissariale, operante quale ausiliario del giudice dell’ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, riservando alla fase di merito l’esame dei profili di ammissibilità dell’impugnazione. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il pregiudizio grave e irreparabile necessario per concedere la tutela cautelare, osservando che il periculum prospettato riguarda l’esecuzione di un giudicato amministrativo da parte dell’organo commissariale e che i provvedimenti commissariali, ancora da emanare, potranno essere impugnati mediante il rituale reclamo previsto dalla disciplina processuale pertinente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’Azienda appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la concessione della tutela interinale richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale o concretamente imminente; tale requisito non è integrato dal mero timore di conseguenze derivanti da provvedimenti commissariali non ancora emanati.
  • Quando il pregiudizio prospettato deriva dall’attività di un organo commissariale quale ausiliario del giudice dell’ottemperanza, la tutela cautelare può essere negata se i provvedimenti lesivi devono ancora essere adottati e potranno essere contestati con gli strumenti processuali ordinariamente previsti.
  • I profili di ammissibilità dell’appello cautelare possono essere riservati alla cognizione della fase di merito quando non risultano comunque sussistenti i presupposti sostanziali per la concessione della tutela interinale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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