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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39392/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la mancata notifica di atti processuali relativi al procedimento definito con sentenza del 7/6/2019 (decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto di rinvio a giudizio, deposito della sentenza ed estratto contumaciale) e sosteneva di non essere stato a conoscenza della celebrazione del processo né della condanna. Il difensore censurava altresì la valutazione della conoscenza del processo fondata sull'elezione di domicilio presso il difensore, sostenendo che quest'ultimo aveva rinunciato al mandato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio esperito (istanza in sede di esecuzione/art. 670 c.p.p.) fosse inadeguato per far valere nullità assolute e l'incolpevole mancata conoscenza del processo dopo il passaggio in giudicato; avrebbe dovuto essere proposta la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La Corte ha inoltre considerato non idonea la generica istanza presentata a qualificarsi come richiesta di rescissione del giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Non è possibile dedurre, tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., nullità assolute e insanabili relative alla mancata citazione/partecipazione dell'imputato dopo il passaggio in giudicato; tale rimedio è inidoneo per impugnare questioni attinenti alla conoscenza del processo quando la sentenza è definitiva.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è il rimedio idoneo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo conseguente a nullità assolute; il condannato doveva proporre richiesta specifica di rescissione del giudicato.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata dal giudice come richiesta di rescissione del giudicato, essendo i due strumenti eterogenei per natura e funzione.

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'inidoneità dell'incidente di esecuzione ad annullare nullità assolute dopo il giudicato e chiarisce l'alternativa della rescissione del giudicato.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesto difetto di fondamento, applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta colposa.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Principio utilizzato per valutare la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte.

Massime di principio

  • Se si sostiene di non essere stati informati della celebrazione del processo né della condanna e la sentenza è ormai passata in giudicato, il rimedio appropriato è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., non l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
  • Le nullità assolute relative alla mancata citazione o partecipazione dell'imputato, una volta intervenuto il giudicato, non possono essere efficacemente sollevate attraverso l'incidente di esecuzione; occorre usare gli strumenti specifici previsti per la rinnovazione del processo o la rescissione del giudicato.
  • Una istanza generica diretta all'autorità giudiziaria o alla Procura, priva di una specifica e formale richiesta di rescissione, difficilmente potrà essere interpretata dal giudice come domanda di rescissione; la qualificazione del rimedio è determinante per l'ammissibilità.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non prova automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato, soprattutto se il difensore ha rinunciato al mandato: è necessario fornire elementi di fatto che dimostrino l'effettiva ricezione delle notifiche da parte dell'imputato o del suo difensore.
  • Proporre un'impugnazione manifestamente inadeguata o infondata può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella proposizione del ricorso.

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