Cassazione Penale, Ordinanza n. 06560/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti davanti al GIP del Tribunale di Modena, due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. L’unico motivo dedotto denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe spiegato di avere verificato l’assenza dei presupposti per pronunciare assoluzione o proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In sostanza, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione, nella motivazione, di possibili cause di non punibilità o di evidenza liberatoria.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Richiama l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi, tra cui i vizi attinenti alla volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Osserva inoltre che, anche prima della novella, era comunque inammissibile come generica l’impugnazione che si limitasse a lamentare l’omessa verifica delle cause di non punibilità senza indicare specificamente le ragioni che avrebbero imposto l’assoluzione ex art. 129 c.p.p. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in dispositivo in euro 4.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È invocato dai ricorrenti come parametro del dedotto vizio di motivazione, ma la Corte rileva che la censura non è ammissibile nel perimetro dell’impugnazione contro il patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
La mera deduzione della mancata verifica della possibilità di proscioglimento è insufficiente se non accompagnata da specifiche ragioni decisive per l’assoluzione o il proscioglimento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
«Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato a tassativi motivi; è quindi preclusa la doglianza generica sulla mancata valutazione di cause di non punibilità.
art. 444 c.p.p.
La sentenza richiama il giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti come contesto in cui opera la limitazione dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentita una censura estranea a tale perimetro.
- La doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile se formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare specificamente quali elementi imponessero al giudice una pronuncia di assoluzione o proscioglimento.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in una rivalutazione generale del merito o in un sindacato esplorativo sulle cause di non punibilità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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