Sentenza n. 816/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del bonus docente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto due distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione oggettiva, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 159/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione gli importi individualmente riconosciuti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la Carta elettronica né adottato misure equivalenti per consentire loro di conseguire il beneficio. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il TAR ha verificato la sussistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, ritenendo ammissibile l’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi perché fondati sul medesimo titolo esecutivo e ha accertato l’integrazione dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2024 e che i ricorsi erano stati notificati il 2 dicembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, in assenza di chiarimenti o indicazioni da parte dell’Amministrazione sull’attivazione del beneficio, ha ritenuto provato l’inadempimento e ha accolto i ricorsi. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, mediante emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente in favore delle ricorrenti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare, quale organo ausiliario del giudice e in sostituzione dell’Amministrazione, tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza, entro 90 giorni dalla richiesta delle interessate. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma richiamata dal giudice, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 114 c.p.a. — commissario ad acta
Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, può adottare tutti gli atti necessari ad attuare il comando giudiziale, anche esercitando poteri amministrativi non precedentemente esercitati.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un’amministrazione un obbligo di attribuzione di un beneficio o di pagamento di una somma, quando l’amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme può essere intrapresa, in presenza degli altri presupposti, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c., la notificazione di una sentenza in copia conforme all’originale è sufficiente ai fini della decorrenza del termine previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, non agisce nell’interesse dell’amministrazione né nella sua ordinaria qualità amministrativa, ma per dare attuazione al giudicato; può quindi adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della decisione, anche quando ciò comporti l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati dall’amministrazione inadempiente.
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