Sentenza n. 13527/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di rilascio del visto di reingresso in territorio italiano avanzata dal ricorrente a mezzo p.e.c. in data 24.05.2025 Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del decreto di diniego della richiesta di visto per il reingresso in Italia avanzata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La pronuncia è quindi definita in rito e non esamina la legittimità del silenzio né quella del decreto di diniego del visto. Le spese processuali sono state compensate in ragione della decisione in rito.
Atto impugnato: silenzio inadempimento o rifiuto formatosi sulla richiesta di visto di reingresso e, con motivi aggiunti, decreto di diniego del visto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento o rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio del visto di reingresso in Italia, presentata a mezzo PEC il 24 maggio 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto di diniego della richiesta di visto, nonché gli atti connessi e consequenziali. Prima della decisione, con atto depositato il 17 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito gli atti impugnati.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese processuali in ragione della natura meramente processuale della decisione.
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