Cassazione Penale, Ordinanza n. 05599/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, su concorde richiesta delle parti ex artt. 589 e 599-bis c.p.p. e previa rinuncia agli altri motivi di appello, aveva rideterminato la pena a anni cinque e mesi otto di reclusione nei confronti dell'imputato per reati tra cui il tentato omicidio, confermando il resto della decisione di primo grado. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione sia alle modalità di determinazione della pena sia alla circostanza aggravante dei futili motivi. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure investivano il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti e motivi ai quali era stata già prestata rinuncia in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. La Corte ha affermato che, contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con modello procedimentale de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., disposizione introdotta dalla l. n. 103 del 2017 e applicabile ratione temporis. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 589 c.p.p.
Richiamato come base procedurale dell'accordo intervenuto in appello insieme all'art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
Norma che disciplina la decisione sulla richiesta concordata di rideterminazione della pena; le censure contro tale sentenza sono state ritenute non proponibili nel caso concreto perché attinenti al trattamento sanzionatorio concordato e a motivi rinunciati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di elementi esimenti della colpa.
legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 62
Richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il trattamento sanzionatorio definito mediante accordo delle parti in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quando le doglianze investano proprio il contenuto della concorde determinazione o motivi cui il ricorrente abbia rinunciato.
- Per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di ulteriore interlocuzione camerale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le censure relative alla motivazione sulla pena e sulle circostanze aggravanti non possono essere veicolate in cassazione quando riguardino punti già compresi nell'accordo processuale recepito in sentenza e oggetto di rinuncia ai restanti motivi di appello.
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