Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 160/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 05/07/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e richiesta di riqualificazione delle condotte e riconoscimento della continuazione con precedente giudicato (ne bis in idem); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con la censura che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la cessata pericolosità e la buona condotta post-rilascio; (3) applicazione dell'art. 657 c.p.p. sul computo del presofferto (fungibilità della detenzione) e richiesta di considerare gli arresti domiciliari e la disponibilità di un'abitazione per misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che operasse il divieto di ne bis in idem: non sussiste identità storico-naturalistica tra il fatto già giudicato (capo G) e i fatti alla base dell'ordinanza cautelare impugnata, per diversità temporale e materiale; inoltre la valutazione del Tribunale in ordine alla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (sulla natura e quantità della sostanza e modalità della condotta) è risultata congrua e sottratta al sindacato di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze attinenti alla ricostruzione dei fatti, ricordando che il giudizio sulle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione; qui il Tribunale aveva motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione (quantitativi, modalità, contatti, personalità incline al delitto) e l'idoneità della custodia in carcere. Sul terzo motivo la Cassazione ha confermato che l'art. 657 c.p.p. concerne la fase di esecuzione della pena e non è applicabile alla materia delle misure cautelari personali. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il divieto di ne bis in idem opera quando sussiste identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona); la Corte ha rilevato che tale identità non sussiste tra il fatto già giudicato e quelli alla base della misura cautelare impugnata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La riqualificazione giuridica delle condotte in materia di stupefacenti può dipendere da modalità della condotta e quantitativi; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha negato la particolare qualificazione invocata dal ricorrente.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    La norma sulla 'fungibilità' della detenzione si applica nella fase di esecuzione della pena per il computo del presofferto e non è utilizzabile per sollevare questioni relative alle misure cautelari personali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ravvisato l'assenza di causa di esclusione della responsabilità e ha imposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiesta di trattazione orale ai sensi della norma: la parte aveva chiesto la trattazione orale ma ciò non ha inciso sull'esito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 69, co. 2 e art. 345 cod. proc. pen.

    Richiamate nel testo come ipotesi in cui può essere derogato il divieto di bis in idem; non sono risultate applicabili nel caso in esame.

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona): la mera sovrapposizione soggettiva o la presenza di più addebiti non determina automaticamente la preclusione di un secondo procedimento.
  • Le censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle circostanze (es. esistenza delle esigenze cautelari) sono usualmente inammissibili in sede di legittimità se si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
  • La qualificazione giuridica dei reati in materia di stupefacenti può dipendere dall'esame delle modalità della condotta e delle quantità sequestrate; se il giudice di merito fornisce un percorso motivazionale congruo, tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'art. 657 c.p.p. (fungibilità della detenzione) riguarda il computo del presofferto in sede esecutiva e non può essere invocato per ottenere la modifica o la revoca di misure cautelari personali.
  • La custodia cautelare può essere confermata quando il giudice di merito, con motivazione congrua, ravvisa il pericolo di reiterazione alla luce delle modalità della condotta, dei quantitativi, dei contatti con ambienti criminali e della personalità incline al reato.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria se non emerge l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.