Sentenza n. 28/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1976/2025, resa tra le parti, il 23 giugno 2025, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del 19 giugno 2024 n. 06/550 e prot. 275601, con cui la Direzione Sviluppo Attività Produttiva – S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore del Comune di Catania ha respinto l’istanza presentata il 19 aprile 2024 per la installazione di un chioschetto di bibite in via Taormina, all’interno del marciapiede lato sud-est; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1976/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell'istanza di concessione per l'installazione di un chioschetto di bibite su area pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato aveva chiesto al Comune il rilascio di una concessione per installare un chioschetto di bibite su un marciapiede. Il diniego era stato preceduto da un preavviso di rigetto e motivato richiamando la necessità della procedura concorsuale prevista dal regolamento comunale per l'assegnazione delle aree destinate ai chioschi. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo: l'inerzia del Comune nella preventiva individuazione delle aree, nella fissazione dei criteri di assegnazione, nell'indizione delle procedure di evidenza pubblica e nell'aggiornamento della programmazione prevista dalla normativa statale e regionale sul commercio su aree pubbliche; l'illegittimità del diniego fondato sulla mancata pianificazione, sostenendo che la concessione avrebbe dovuto essere rilasciata almeno temporaneamente e che non fosse applicabile la direttiva 2006/123/CE; l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'interessato avrebbe dovuto attivare gli strumenti contro l'inerzia amministrativa; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate e per mancata motivazione; l'erronea compensazione delle spese del primo grado. Il Comune ha sostenuto che il regolamento comunale vigente imponeva l'assegnazione delle aree mediante gara e ha documentato l'avvio degli adempimenti conseguenti al regolamento.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. La questione decisiva è stata individuata nella mancata impugnazione, autonoma o congiunta, del regolamento comunale presupposto, il cui art. 8 prevedeva che l'uso temporaneo e oneroso delle aree pubbliche per l'installazione dei chioschi fosse concesso mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica. Non essendo stata contestata tale disciplina, l'istanza individuale non poteva condurre direttamente al rilascio della concessione in assenza della gara. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'interessato non aveva attivato gli strumenti processuali contro l'asserita inerzia del Comune nella pubblicazione del bando; ha comunque precisato che non esiste una preclusione assoluta all'esperibilità del rito avverso il silenzio nei confronti di atti generali. Il richiamo a un precedente parere del CGARS è stato ritenuto non rilevante perché non riguardava la necessità della procedura concorsuale prevista dal regolamento vigente. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata respinta: l'eventuale mancato riferimento espresso alle osservazioni è stato ritenuto superato dalla motivazione del diniego, che ribadiva la necessità della gara in base alla disposizione regolamentare non impugnata. È stata respinta anche la censura sulle spese del primo grado. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 8 del Regolamento comunale per l'installazione dei chioschi nella città di Catania
“… il Comune può concedere ai privati, mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica l’uso temporaneo, a titolo oneroso, di aree pubbliche per l’installazione di chioschi”
La disposizione regolamentare rende necessaria la procedura concorsuale di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree pubbliche destinate ai chioschi; finché tale disciplina non è impugnata, il privato non può ottenere direttamente la concessione sulla base della sola istanza individuale.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze private non può essere interpretato nel senso di consentire l'avvio dell'attività richiesta in assenza degli ulteriori presupposti, tra cui la procedura concorsuale prevista dal regolamento.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso espresso riferimento alle osservazioni dell'interessato non determina l'illegittimità del diniego quando la motivazione finale espone comunque la ragione decisiva del rigetto e ribadisce la necessità della gara prevista dal regolamento non impugnato.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio può essere esperito anche nei confronti di atti generali; nel caso concreto, tuttavia, l'appellante non lo aveva attivato per contrastare l'asserita inerzia comunale nella pubblicazione del bando.
art. 104 c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare l'eccezione relativa alla tardività o inammissibilità della nuova produzione documentale, poiché la controversia poteva essere definita indipendentemente da tale documentazione.
Massime di principio
- Quando il diniego di una concessione di area pubblica è fondato su una disciplina regolamentare che subordina l'assegnazione alla procedura concorsuale, il richiedente non può ottenere direttamente il titolo sulla base della sola istanza individuale se non ha previamente impugnato, autonomamente o congiuntamente, la disposizione regolamentare presupposta.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'adozione di atti programmatori o nell'indizione della procedura concorsuale non comporta automaticamente il diritto del privato all'avvio dell'attività richiesta; l'obbligo di provvedere sulle istanze non può essere trasformato in un titolo abilitativo sostitutivo della gara prevista dalla disciplina vigente.
- Non è in assoluto preclusa l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. nei confronti di atti generali; tuttavia, chi lamenti l'inerzia dell'amministrazione deve attivare lo specifico rimedio processuale, non potendo conseguire direttamente il rilascio del titolo individuale in contrasto con la disciplina regolamentare vigente.
- La mancata menzione espressa delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto non determina necessariamente l'illegittimità del provvedimento finale quando la motivazione consenta di individuare la ragione decisiva del diniego e questa resti sostanzialmente incompatibile con l'accoglimento dell'istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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