Sentenza n. 3426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22281/2025, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 17 settembre 2025 e notificato in data 7 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio n. 22281/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello era diretto contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione del decreto della Questura di Roma, adottato per il mancato completamento dell'iter procedimentale mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio che il ricorso in appello era privo di qualsiasi sottoscrizione, sia autografa sia digitale. La questione di nullità è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a.; l'appellante non ha formulato osservazioni sulla questione preliminare di rito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il ricorso in appello e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile, senza esaminare il merito della controversia relativa al permesso di soggiorno. Ha ritenuto che la mancanza radicale della sottoscrizione del difensore integri una nullità assoluta e insanabile del ricorso, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale
Il ricorso deve contenere la sottoscrizione della parte che agisce personalmente oppure del difensore munito di procura speciale.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La carenza radicale della sottoscrizione del ricorso integra una nullità assoluta e insanabile del gravame.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, secondo il rito previsto per la decisione semplificata.
art. 73 c.p.a.
La questione preliminare di nullità rilevata d'ufficio è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- La mancanza radicale della sottoscrizione, autografa o digitale, del ricorso in appello da parte del difensore, quando la parte non agisce personalmente, determina la nullità assoluta e insanabile del gravame e ne comporta l'inammissibilità.
- La nullità del ricorso rilevata d'ufficio deve essere sottoposta previamente al contraddittorio delle parti prima della decisione.
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