Cassazione Penale, Sentenza n. 32122/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona dell'11/05/2023 lamentando violazione di legge per mancata conoscenza effettiva del procedimento: era stato giudicato in sua assenza in primo grado e sostiene di non essere venuto a conoscenza della citazione a giudizio, notificata presso il domicilio da lui dichiarato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e alla difesa d'ufficio; deduce dunque incolpevole mancata conoscenza del processo e chiede annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'art. 420-bis cod. proc. pen., che prevede due gruppi di ipotesi per procedere in assenza dell'imputato (presunzioni relative di conoscenza del processo e elementi di fatto che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione). Nel caso concreto si rilevava l'elezione di domicilio e, soprattutto, elementi concreti raccolti prima della notifica (tentativo di notificazione a Camerano, verifica nei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che indicava la presenza del ricorrente agli arresti domiciliari in altro luogo, verbale di vane ricerche). Inoltre la Corte di appello aveva rilevato che l'imputato era stato tratto in arresto e aveva partecipato a un giudizio direttissimo, dimostrando conoscenza del procedimento. La difesa non ha affrontato adeguatamente questi rilievi, per cui il ricorso è stato ritenuto genericamente infondato e inammissibile. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato mantenuto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo
La norma distingue due profili: presunzioni juris tantum (elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia, sottoposizione a misure) e accertamento di fatto quando deve risultare con certezza la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione; le presunzioni possono però essere istanze superabili se l'imputato prova un'incolpevole mancata conoscenza.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che sanziona la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso concreto la vicenda riguarda la coltivazione di 10 piante di cannabis indica per cui è stata confermata la condanna alla pena detentiva e alla multa.
art. 161, comma 4 e comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni; l'elezione di domicilio durante le indagini può costituire un indice di conoscenza del processo, ma non sempre sufficiente a dimostrare con certezza la conoscenza della vocatio in iudicium se non seguita da una notifica effettiva nell'indicato luogo.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella specie unitamente al versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di onere di non essere in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse proposto in colpa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Sez. 2, Sez. 3 e Sez. 6)
Richiamati precedenti (es. Sez. U n. 23948/2019, Sez. 2 n. 29660/2019, Sez. 6 n. 43140/2019, Sez. 3 n. 48376/2022) che chiariscono l'ambito delle presunzioni di conoscenza e quando la notifica e l'elezione di domicilio possono o non possono escludere l'incolpevole mancata conoscenza; la giurisprudenza segnala che gli indici di conoscenza non sono assoluti e richiedono valutazione concreta dei fatti.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio in fase di indagini costituisce un indice di conoscenza del procedimento ma non sempre prova assoluta: il giudice deve valutare concretamente se sussista la certezza della conoscenza o la volontaria sottrazione.
- Elementi fattuali quali tentativi di notificazione, verifiche in banche dati che mostrino la posizione detentiva, verbali di vane ricerche e la partecipazione a precedenti atti (es. giudizio direttissimo) rafforzano la presunzione di conoscenza e possono giustificare il procedimento in assenza.
- La parte che impugna per incolpevole mancata conoscenza deve confrontarsi specificamente con i fatti documentati dal giudice: deduzioni generiche o non dirette agli elementi di fatto portati dalla controparte sono suscettibili di inammissibilità per genericità.
- Il giudice della cassazione valuta se il ricorso si confronta con le ragioni e i rilievi di fatto e di diritto del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto può determinare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le norme sulle spese e può essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano elementi che dimostrino la totale assenza di colpa nell'impugnazione.
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