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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27015/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che confermava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Bonelli per fatti indicati al capo 7) (ipotesi estorsive). Tre censure principali: 1) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; 2) vizio di motivazione sulla valutazione del coinvolgimento del Bonelli nelle condotte estorsive (gravità indiziaria); 3) vizio di motivazione circa l'assenza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari e della possibilità di misure meno afflittive

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato carenza di specificità delle censure (cumulazione non consentita dei tre profili di vizio motivazionale senza indicazione puntuale delle parti del provvedimento contestate) e ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi nel merito. Sulla gravità indiziaria e sull'aggravante del metodo mafioso la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che si è basata su dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni e riscontri documentali, nonché sulla percezione da parte della vittima dell'identificazione e del ruolo notorio di terzi collegati alla criminalità organizzata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere alla luce della ricorrenza del metodo mafioso e della floridezza di precedenti condanne del Bonelli; ha disposto la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso

    La Corte conferma che il metodo mafioso è valutabile anche a carico di chi non sia associato a un sodalizio mafioso, quando la condotta abbia efficacia intimidatoria oggettiva tale da richiamare i metodi delle organizzazioni mafiose; è richiesta oggettiva idoneità intimidatoria e, nel caso di concorso, conoscenza o colpa rispetto all'impiego del metodo

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    vizi della motivazione impugnabili in sede di legittimità

    La censura per carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione deve essere specifica: non è ammessa la censura cumulativa e generica su più profili senza indicare puntualmente le parti della motivazione ritenute viziate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    motivazione nei limiti strettamente necessari

    La Corte ha motivato nei limiti necessari per il provvedimento, riassumendo i punti rilevanti ai fini della decisione

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    trattazione con contraddittorio scritto

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto e con ammissione alla trattazione orale su richiesta del ricorrente, conforme alla disciplina emergenziale/straordinaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali

    Applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti della cancelleria

    Ordine di procedere agli adempimenti previsti per la comunicazione e registrazione del provvedimento

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203 (now art. 416‑bis.1)

    Richiamata la fonte normativa secondaria che ha originariamente introdotto la nozione del metodo mafioso ora ricondotta nell'art. 416‑bis.1

Massime di principio

  • Una censura sul vizio della motivazione in Cassazione deve essere puntuale e specificare esattamente quali passaggi della motivazione si ritengono carenti, contraddittori o illogici; le censure generiche e cumulative sono inammissibili
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche a carico di soggetti non affiliati, quando la loro condotta abbia oggettiva efficacia intimidatoria riconducibile ai metodi tipici delle organizzazioni mafiose; non è sufficiente la sola reazione soggettiva delle vittime
  • Per valutare la gravità indiziaria è legittimo valorizzare congiuntamente dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni e riscontri documentali; se tali elementi risultano coerenti e riscontrati, è difficile che la difesa ne ponga efficacemente in dubbio l'attendibilità in sede di legittimità
  • La ricorrenza del metodo mafioso può rendere più agevole la giustificazione della custodia in carcere (presunzione di adeguatezza della misura), soprattutto se sussistono precedenti penali significativi; la difesa deve offrire elementi concreti per dimostrare che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive
  • In procedimenti di riesame e impugnazioni cautelari, la Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito, ma verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione: se il tribunale di merito ha dato adeguata e articolata spiegazione delle scelte, la Corte rigetta i motivi che sollevano valutazioni già esaminate

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