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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19849/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per: (i) errata applicazione dell'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e dell'aggravante di cui all'art. 339, comma 2 c.p., sostenendo che l'avanzata compatta dei manifestanti con cartelloni di poliuretano dipinti ("bookblock") fosse pacifica e non idonea a costituire minaccia o arma; hanno poi dedotto che non ricorresse il concorso di "più persone riunite" e quindi l'aggravante; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle testimonianze (gli agenti si sarebbero trovati "spalle al muro" e avrebbero eseguito una "carica di alleggerimento" senza effettiva valutazione dell'azione difensiva dei manifestanti); (iii) errato trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante e carente valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p. nel determinare la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la valutazione di merito della Corte d'appello di Venezia fosse fondata e immune da vizi manifesti, confermando la ricostruzione fattuale: il corteo non autorizzato avanzò "a testuggine" verso la polizia brandendo o coprendosi con "bookblock" (scudi in plastica dura di circa un metro), sfondando la linea di difesa e lanciando oggetti, con conseguente reazione degli agenti. La Cassazione ha condiviso la qualificazione dei "bookblock" come "corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere" ai sensi dell'art. 339 c.p. e l'applicazione dell'aggravante per pluralità di persone. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione discrezionale dei giudici di merito in tema di quantificazione della pena e diniego della prevalenza delle attenuanti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte ha confermato che il reato di resistenza si realizza quando il soggetto usa violenza o minaccia per opporsi all'esecuzione di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito pratico dell'opposizione; la valutazione dei fatti concreti (video e testimonianze) rientra nel sindacato di merito non censurabile in Cassazione se non viziata da manifesta illogicità.

  • art. 339, comma 2 cod. pen.

    art. 339, comma 2, cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta integrata sia sotto il profilo dell'uso di "armi o altri oggetti atti ad offendere" (i "bookblock" qualificati come corpi contundenti per dimensioni, materiale e uso offensivo) sia sotto il profilo della pluralità di persone riunite (circa 30 manifestanti avanzanti insieme).

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione discrezionale dei giudici di merito in ordine alla individualizzazione della pena e alla non prevalenza delle circostanze attenuanti, avendo considerato elementi personali, gravità della condotta e precedenti.

  • art. 81, comma 1 cod. pen.

    art. 81, comma 1, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 40981/2018; la Corte ha precisato che la citata decisione delle Sezioni Unite riguarda il concorso formale di reati e non è pertinen te a escludere l'aggravante per pluralità di persone nelle manifestazioni collettive come quella in esame.

  • Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020 (Sortino, Rv. 278207)

    Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'elemento materiale della resistenza consiste nell'uso di violenza o minaccia per opporsi all'atto d'ufficio, indipendentemente dall'effetto pratico; principio applicato dalla Corte nel confermare la condotta contestata.

  • Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018

    Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018

    Decisione citata dalle difese e discussa dalla Corte: la Cassazione ha ritenuto che quella pronuncia non impedisca di riconoscere il concorso di persone (aggravante) in caso di manifestazioni collettive quando emerge la consapevolezza e la finalità comune di sfondare lo schieramento di polizia.

Massime di principio

  • L'uso di improvised shields o cartelloni può essere qualificato come "oggetto atto ad offendere" se dimensioni, materiale (es. plastica dura) e modo d'uso mostrano una destinazione offensiva (es. brandire per sfondare uno schieramento).
  • La condotta collettiva (es. avanzata "a testuggine" di numerosi manifestanti) può integrare l'aggravante della pluralità di persone se emerge consapevolezza e finalità comune di opporsi con forza all'azione di pubblici ufficiali.
  • La resistenza a pubblico ufficiale richiede violenza o minaccia finalizzata a impedire un atto di servizio; non è necessario che l'atto sia effettivamente impedito: basta la minaccia/violenza idonea a ostruirlo.
  • Le valutazioni di fatto condotte da giudici di merito (ricostruzione storica, valutazione di video e testimonianze, apprezzamento del contributo soggettivo degli imputati) godono di ampia deferenza in Cassazione e sono sindacabili solo se affette da manifesta illogicità o altri vizi rilevanti.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità non preclude la valutazione caso per caso: una sentenza delle Sezioni Unite su concorso formale di reati non esclude automaticamente l'applicazione dell'aggravante per pluralità di persone nelle manifestazioni collettive.
  • La determinazione della pena e la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logico-giuridici o di mancata motivazione.

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