Sentenza del 19/03/2018 n. 1161 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Classamento - Motivazione dell'atto - Indizazione dei dati catastali e della classe attribuita - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di classamento, presumibilmente sostenendo che l'atto non spiegasse adeguatamente le ragioni della modifica rispetto alla rendita proposta o della classe attribuita.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi rilevati dall'Ufficio e della classe catastale attribuita. Tali elementi, considerata la natura partecipativa della procedura e il confronto con i dati indicati nella dichiarazione del contribuente, consentono di comprendere le ragioni della diversa attribuzione e di verificare se la discrasia dipenda da una valutazione tecnica del valore economico dell'immobile. Non sussiste quindi il dedotto difetto di motivazione.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione dell'avviso di classamento catastale
L'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e dalla classe conseguentemente attribuita all'immobile.
L'avviso non deve necessariamente contenere una motivazione analitica e dettagliata quando riporta i dati oggettivi rilevanti e la classe attribuita, purché il contribuente possa comprendere le ragioni della variazione mediante il raffronto con la propria dichiarazione.
Cassazione civile, sentenze n. 2268/2014, n. 8344/2015 e n. 12497/2016
La giurisprudenza richiamata conferma che, nell'avviso di classamento, l'indicazione dei dati catastali e della classe attribuita può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale, in ragione della conoscibilità degli elementi della procedura da parte del contribuente.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale, la motivazione dell'atto può essere sintetica: l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita è normalmente sufficiente se consente al contribuente di ricostruire la ragione della variazione.
- Il contribuente deve verificare la differenza tra i dati dichiarati e quelli utilizzati dall'Ufficio; tale confronto può evidenziare se la variazione dipenda da errori oggettivi oppure da una valutazione tecnica del valore dell'immobile.
- Il semplice fatto che l'avviso non esponga una motivazione ampia o discorsiva non determina automaticamente la sua invalidità, purché l'atto renda comprensibili i presupposti della nuova classificazione.
- Una censura di difetto di motivazione ha maggiori possibilità di successo quando l'avviso omette dati essenziali, non consente il confronto con la dichiarazione o impedisce di comprendere concretamente le ragioni della classe e della rendita attribuite.
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