Cassazione Civile, Ordinanza n. 21169/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, fondato su indagini bancarie. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l’accertamento. In appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione del contribuente anche per la parte residua dell’accertamento, ma aveva compensato le spese di lite di entrambi i gradi. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale per la compensazione delle spese disposta senza motivazione; 2) in subordine, violazione delle norme sul contraddittorio preventivo; 3) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese perché, nel regime applicabile ratione temporis, la deroga alla regola della soccombenza richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha rigettato il terzo, osservando che la CTR aveva esaminato e motivatamente respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., escludendo la mala fede o colpa grave dell’Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norma processuale usata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; il primo motivo è stato ritenuto ammissibile perché il vizio denunciato era agevolmente individuabile.
art. 91 c.p.c.
esprime la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione delle spese, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina speciale tributaria.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza"
stabilisce la regola generale della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, con obbligo di espressa motivazione.
art. 96 c.p.c.
richiamato per la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata; la Corte ribadisce che occorre mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della pretesa o della difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la regola è la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese; la compensazione costituisce deroga eccezionale e deve essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
- La mancata motivazione sulla compensazione delle spese integra vizio censurabile in sede di legittimità, anche quando la decisione sul merito sia favorevole alla parte che ricorre.
- Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non basta la semplice infondatezza della pretesa o della difesa: occorre un quid pluris soggettivo, consistente in mala fede o colpa grave.
- La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. può essere respinta quando il giudice di merito accerti che l’azione dell’Ufficio era sorretta da un’attività di verifica fiscale e non da condotta censurabile.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione sul capo delle spese, restano assorbiti i motivi subordinati che dipendono dall’esito del primo motivo.
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