Cassazione Penale, Sentenza n. 32842/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 29 cod. pen.: la Corte di appello ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni nonostante, secondo il ricorrente, la pena-base rilevante (tenendo conto delle circostanze attenuanti e della diminuzione per il rito abbreviato, ma escludendo gli aumenti per la continuazione) risultasse inferiore a tre anni di reclusione, valore soglia previsto dall'art. 29 per l'applicazione di quella durata dell'interdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, eliminando tale sanzione. In motivazione la Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, la pena da prendere in considerazione è la pena-base risultante dalla comparazione delle circostanze e dalla diminuzione per la scelta del rito, escludendo gli aumenti per la continuazione: nel caso concreto la pena così calcolata era di due anni e otto mesi, inferiore al minimo di tre anni richiesto dall'art. 29, pertanto non era possibile mantenere l'interdizione quinquennale.
Norme richiamate
art. 29 cod. pen.
Stabilisce i presupposti e la durata dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte ha interpretato che la durata quinquennale è consentita solo se la pena principale non è inferiore a tre anni, e che per verificare tale requisito si deve prendere la pena-base ridotta per il rito, escludendo aumenti per la continuazione.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'applicazione della pena nel caso di accordo sulla pena in sede di impugnazione: la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di tale disposizione, ma l'illegittimità della pena accessoria è stata rilevata rispetto ai limiti sostanziali previsti dal codice penale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Riferimento procedurale al rito di trattazione scritta davanti alla Corte di cassazione; citato per giustificare lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta.
Massime di principio
- Per verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di una pena accessoria che ha un requisito minimo di pena principale (es. interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), va considerata la pena-base risultante dalla comparazione delle circostanze e dalla diminuzione per l'eventuale rito abbreviato; non si devono includere gli aumenti derivanti dalla continuazione.
- Se la pena-base, dopo le attenuanti e le riduzioni, è inferiore al minimo previsto dalla norma per l'applicazione dell'accessorio, l'accessorio è illegittimo e deve essere eliminato (annullamento senza rinvio per quell'aspetto).
- Gli aumenti per continuazione possono incidere sulla pena finale ma non possono essere utilizzati per raggiungere soglie minime previste dalla norma sostanziale per l'irrogazione di determinate pene accessorie.
- In casi di accordo sulla pena o di decisioni rese ai sensi di norme speciali (es. art. 599-bis c.p.p.), il rispetto dei limiti sostanziali previsti dal codice penale non è derogabile: gli organi giudicanti devono sempre verificare che la misura degli accessori sia compatibile con la pena-base effettiva.
- Se è contestata soltanto l'illegittimità di un accessorio, la Cassazione può annullare la parte relativa all'accessorio senza disporre il rinvio quando l'eliminazione dell'accessorio non richiede nuovo esame del fatto.
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