Sentenza n. 257/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel ricalcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda; l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo della buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente disciplina limitativa del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il superamento del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non determini decadenza dal beneficio, trattandosi di un onere funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia; il termine per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
La norma riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, è stata abrogata; tale abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina anteriore che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è decisa sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione della disciplina successiva che aveva sostituito una disposizione limitativa del beneficio non determina la reviviscenza della precedente disposizione abrogata; pertanto, non può essere reintrodotta per questa via la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio dei sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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