Cassazione Penale, Sentenza n. 26873/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per concorso in bancarotta (bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose e bancarotta semplice documentale) in qualità di amministratore di fatto della Idea Service soc. coop.; il ricorrente deduce tre motivi: (1) mancata risposta della Corte d'appello ai "motivi aggiunti" relativi all'insussistenza della bancarotta fraudolenta impropria (per somme incamerate da CBS s.r.l.); (2) insufficiente motivazione sulla sussistenza della bancarotta semplice, fondata solo su una testimonianza senza confronto con le doglianze difensive; (3) mancata risposta circa l'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto, sostenendo che la società fosse una "cartiera" facente parte di un consorzio di società satelliti riconducibili al ricorrente. Inoltre è stata depositata memoria illustrativa da diverso difensore in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i "motivi nuovi" introdotti con i motivi aggiunti del 28/04/2023 non fossero riconducibili ai motivi originari di appello, violando il principio secondo cui le aggiunte devono sviluppare o chiarire i punti già dedotti e non introdurre nuovi capi di doglianza (art. 585 comma 4 e art. 581 lett. a cod. proc. pen.). I motivi che sostanzialmente miravano a riesaminare il compendio probatorio sono stati considerati inammissibili per violazione del perimetro della giurisdizione di legittimità e per mancanza di autosufficienza del ricorso. La memoria depositata da difensore nominato solo in Cassazione non ha potuto ampliare i motivi di ricorso. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Usato come parametro per dedurre vizi di motivazione: il ricorso ha contestato la carenza di motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o aspecifiche ove miravano a riconsiderare il materiale probatorio.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la disciplina dei "motivi nuovi" in appello: i motivi aggiunti devono riguardare capi o punti già enunciati nell'originario atto di gravame e devono costituire un sviluppo logico/ulteriore esposizione, non introdurre questioni nuove.
art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che l'originario atto di impugnazione deve indicare i capi o punti della decisione che si contestano e che costituiscono il perimetro entro cui i motivi aggiunti possono svilupparsi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale ai limiti nella enunciazione dei motivi nel ricorso per Cassazione; la Corte ha constatato che i motivi dedotti rientravano (o meno) nei limiti formali previsti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per irrogare le spese processuali e la sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I "motivi nuovi" in appello (ai sensi dell'art. 585, comma 4) devono essere logicamente riconducibili ai motivi originari: non possono introdurre capi di doglianza autonomi rispetto all'originario petitum.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del compendio probatorio; i motivi devono evidenziare vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche e non limitarsi a stralciati o a richieste di riconsiderazione dei fatti.
- La semplice citazione di stralci di dichiarazioni testimoniali o dell'imputato non è sufficiente: il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente e dimostrare in che modo la motivazione violi norme di diritto o sia manifestamente illogica/contraddittoria.
- La sostituzione o nomina di difensore in sede di legittimità non consente la riapertura dei termini o l'ampliamento dell'ambito dei motivi di impugnazione; i termini e la correlazione fra motivi di appello e motivi di cassazione restano vincolanti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende, pertanto è importante valutare preliminarmente la riconducibilità e la specificità delle censure prima del deposito.
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