Cassazione Penale, Sentenza n. 4214/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Doneddu ha impugnato la condanna per realizzazione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006) contestando la qualificazione giuridica della condotta: ha sostenuto che i rifiuti occupavano solo porzioni del suo fondo (circa 500 mq) e che si sarebbe trattato al più di deposito incontrollato di rifiuti (illecito amministrativo), o di riutilizzo di materiali (anche lastre in amianto) incorporati nelle strutture. Ha inoltre chiesto la sospensione condizionale della pena richiamando una precedente sospensione e ha eccepito la sopravvenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno qualificato la condotta come discarica abusiva, sulla base della ripetizione dei conferimenti, dell'eterogeneità e dell'apprezzabile quantitativo dei rifiuti, della trasformazione e degrado dell'area (presenza di ruggine, erbacce, rifiuti promiscui e parzialmente pericolosi). Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla non qualificabilità delle lastre di amianto come rifiuto, osservando che la natura di rifiuto può desumersi da elementi probatori (foto, verbali, dichiarazioni) senza perizia; infine ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena per la prognosi negativa di non recidiva e la mancata bonifica. Poiché il ricorso era inammissibile, la Corte non ha esaminato la questione della prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 2 e 3
Articolo applicato per la configurazione del reato di realizzazione/gestione di discarica non autorizzata: la Corte conferma che è sufficiente l'accumulo ripetuto e rilevante di rifiuti in un'area, con carattere di tendenziale definitività, indipendentemente da attività di trasformazione o recupero
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), lett. t), lett. bb)
Definizioni normative richiamate: 'rifiuto' e altre voci utili alla qualificazione; la Corte ritiene che materiali abbandonati e impropriamente riutilizzati (es. lastre di amianto) costituiscano rifiuti quando l'originario detentore si è disfatto
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 1
Norma sull'illecito amministrativo del deposito di rifiuti: citata dalla difesa come alternativa, ma la Corte conferma che i fatti superano i limiti tipici del mero illecito amministrativo
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 1
Richiamata dalla difesa nella prospettazione dell'illecito amministrativo; la Corte ha ritenuto che le dimensioni, la quantità e la natura dei conferimenti giustificano la qualificazione penale
legge n. 257 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 15
Norme sulla gestione dell'amianto; la Corte ha ritenuto che lastre di amianto abbandonate e impropriamente riutilizzate, nelle condizioni riscontrate, possano essere qualificate come rifiuti senza necessità di perizia tecnico-sanitaria specifica
codice penale, art. 163, comma 1; art. 164, comma 4; art. 167, comma 1
Norme sul beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte ha confermato il diniego del beneficio sulla base della prognosi negativa di non recidiva, fondata sulla reiterazione delle condotte e sulla mancata bonifica imposta
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale per il trattamento del ricorso nei termini e nelle modalità previste dalla norma emergenziale; utilizzato per la trattazione dell'atto
Massime di principio
- Per configurare il reato di discarica abusiva è sufficiente l'accumulo ripetuto e significativo di rifiuti in un'area determinata che ne trasformi lo stato, con carattere di tendenziale definitività: non è necessario che vi siano attività di trasformazione o recupero tipiche di una discarica autorizzata
- La distinzione tra deposito incontrollato (illecito amministrativo) e discarica abusiva (reato penale) si fonda principalmente su elementi quantitativi e dimensionali (estensione dell'area, quantità e eterogeneità dei rifiuti), sulla ripetizione temporale dei conferimenti e sul grado di degrado e trasformazione dell'area
- La qualificazione di un oggetto come 'rifiuto' può essere desunta dai dati probatori (fotografie, verbali di sequestro, dichiarazioni testimoniali, modalità d'uso e stato di abbandono) senza che sia sempre necessaria una perizia tecnica
- L'utilizzo improprio di materiali per la copertura o integrazione di manufatti non esclude automaticamente la loro qualificazione come rifiuti se emerge che l'originario detentore si era disfatto e i materiali sono in condizioni di abbandono o non idonee al recupero
- Nelle impugnazioni in cassazione non è consentita la riconsiderazione libera delle risultanze di fatto: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili salvo vizi specifici di motivazione o erronea applicazione del diritto
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può fondarsi su una prognosi negativa di non recidiva motivata dalla reiterazione della condotta e dalla mancata ottemperanza agli obblighi di bonifica; precedenti sospensioni non assicurano automaticamente un secondo beneficio
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non entra nel merito di eventuali cause di estinzione sopravvenute (es. prescrizione) intervenute dopo la sentenza impugnata
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