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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 3143 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Fermo amministrativo - Soggetto contribuente/ricorrente - Eccezione ricorso introduttivo - Cartella pagamento - Mancata regolare notifica - Concessionario riscossione/resistente - Produzione documentale - Cartella pagamento - Copia fotostatica - Soggetto contribuente/ricorrente - Eccezione aggiunta - Conformità originale - Espresso disconoscimento - Giudice tributario primo grado - Cartella pagamento originale - Ordine deposito - Mancata effettuazione - Cartella pagamento originale - Prova regolare notifica - Mancato assolvimento - Illegittimità fermo amministrativo - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto e il fermo amministrativo è stato dichiarato illegittimo. Il concessionario non ha assolto l’onere di provare, mediante l’originale o altra documentazione idonea, la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità del fermo amministrativo deducendo, tra l’altro, la mancata prova della regolare notifica della cartella di pagamento posta a fondamento del provvedimento. Il concessionario ha prodotto soltanto una copia fotostatica della cartella. Il contribuente ha poi disconosciuto la conformità della copia all’originale. In assenza di un ordine del giudice tributario di depositare l’originale, la produzione della copia non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza e la regolare notificazione della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche e fotografiche fanno piena prova dei fatti rappresentati solo se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o all’originale.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria degli originali quando la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. In caso di disconoscimento, la parte che intende avvalersene deve dimostrarne la conformità, normalmente mediante produzione dell’originale o altro idoneo mezzo di prova.

  • Cassazione, ordinanza n. 10492/2010

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale impedisce di attribuire automaticamente efficacia probatoria alla fotocopia; il giudice deve disporre, se necessario, l’esibizione dell’originale o acquisire altri elementi idonei a verificare la conformità.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento cautelare o esecutivo è fondato su una cartella di pagamento, l’amministrazione o il concessionario deve provare sia l’esistenza della cartella sia la sua regolare notifica.
  • La semplice produzione di una fotocopia può essere sufficiente solo se il contribuente non ne contesta specificamente la conformità all’originale.
  • In presenza di un espresso disconoscimento, il concessionario deve fornire l’originale oppure dimostrare la conformità della copia con altri mezzi probatori idonei.
  • Se il giudice non ordina il deposito dell’originale e il concessionario non lo produce spontaneamente, la copia disconosciuta può risultare inidonea a provare la cartella e la relativa notifica.
  • La mancata prova della notifica dell’atto presupposto comporta, in linea generale, l’illegittimità del fermo amministrativo fondato su quell’atto.

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