Cassazione Penale, Sentenza n. 30971/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo: (1) la declaratoria di invalidità del titolo esecutivo per presunta "esaurimento della vicenda esecutiva" invocando la pronuncia dell'Autorità giudiziaria albanese che aveva dichiarato estinta la pena; (2) la declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza di condanna per nullità della notificazione dell'estratto contumaciale, in quanto carente del presupposto decreto di latitanza. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo la nullità sanata dall'impugnazione operata dal difensore d'ufficio, dalla notificazione dell'estratto al difensore e dall'allegata acquiescenza del condannato; inoltre aveva ritenuto insussistente violazione degli obblighi internazionali riferendosi anche a precedenti decisioni di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto il secondo profilo: ha censurato l'errore in procedendo del giudice dell'esecuzione che non ha verificato nel merito la corretta formazione del titolo esecutivo e la legittimità del decreto di latitanza. La Suprema Corte ha affermato che la notificazione dell'estratto contumaciale, in mancanza del decreto di latitanza, è affetta da nullità che non è automaticamente sanata dalle vicende successive (impugnazione da parte del difensore, notificazione al difensore, misure esecutive in altri Stati), salvo prova chiara di accettazione degli effetti dell'atto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione perché proceda alle necessarie verifiche sulla validità della notificazione e del decreto di latitanza e adotti i provvedimenti conseguenti (anche l'eventuale rinnovazione della notificazione), secondo i principi espressi.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 5, par. 1
Il ricorrente ha invocato la tutela contro la privazione arbitraria della libertà; la Corte non ha ritenuto che la mera menzione dell'art. 5 fosse sufficiente a dichiarare la non eseguibilità automatica della pena italiana in presenza delle questioni processuali interne sulla formazione del titolo esecutivo.
art. 670 cod. proc. pen.
Riferimento normativo per la declaratoria di non esecutività del titolo; la Corte afferma che l'incidente ex art. 670 è ammissibile anche quando nasce da fatti e ragioni nuovi e può essere azionato senza limiti temporali per contestare l'esistenza del titolo esecutivo.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione che impone la notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale al condannato quale atto prodromico per la formazione del giudicato; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione per mancanza del decreto di latitanza impedisca la formazione del titolo esecutivo.
art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma sulle sanatorie di nullità: la Corte ha escluso una "sanatoria" automatica della nullità della notificazione dell'estratto contumaciale sulla base delle successive vicende processuali, salvo prova chiara di accettazione degli effetti dell'atto da parte dell'interessato.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione in termini per l'impugnazione per mancata conoscenza della sentenza; la Corte ha distinto tra la corretta formazione del titolo (problema sostanziale qui dedotto) e la sola conoscenza della sentenza, richiamando che art. 175 riguarda il decorso del termine decadenziale e non la sussistenza del titolo.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alle eccezioni di nullità e alla loro preclusione; la Corte ha affermato che il mero decorso del tempo o la notificazione di altri provvedimenti non sanano automaticamente la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale.
Articoli del codice di procedura penale citati dal ricorrente: art. 159, 165, 175, 179, 295, 296, 548, 648, 670 (commi 1 e 3)
Il ricorrente ha richiamato più disposizioni procedurali per sostenere l'illegittimità della formazione del giudicato e la nullità della notificazione; la Corte di legittimità ha preso in considerazione tali richiami, ma ha fondato la decisione soprattutto sul vizio relativo all'omessa notificazione dell'estratto contumaciale (art. 548) e sulle regole di sanatoria e di rito (art. 183, art. 670, art. 175).
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'estratto contumaciale per assenza del decreto di latitanza impedisce la formazione del titolo esecutivo e può essere dedotta in incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. senza limiti temporali.
- La nullità della notificazione dell'estratto contumaciale non è automaticamente sanata dalle successive vicende esecutive (impugnazioni operate dal difensore d'ufficio, notificazioni al difensore, arresti in altri Stati, riconoscimenti esteri) a meno che non vi sia prova chiara e univoca di accettazione degli effetti dell'atto da parte dell'imputato.
- Occorre distinguere tra (a) la formazione legale del titolo esecutivo, che dipende dalla corretta sequenza procedimentale (es. notificazione dell'estratto) e (b) la reale conoscenza della sentenza da parte dell'interessato, che riguarda i rimedi di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.). Contestare la formazione del titolo è questione sostanziale distinta dalla mera richiesta di restituzione in termini.
- In presenza di dubbi sulla validità della notificazione o del decreto di latitanza, il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare concretamente la regolarità degli atti presupposti e, se necessario, disporre la rinnovazione della notificazione o altre misure riparatorie prima di dichiarare eseguibile il titolo.
- Le eccezioni di nullità rilevabili in executivis non sono precluse dal semplice decorso del tempo o da successivi atti esecutivi, salvo che risulti inequivocabilmente che l'interessato abbia accettato gli effetti dell'atto viziato.
- Quando la questione coinvolge atti di cooperazione internazionale (riconoscimento o provvedimenti di Stati esteri), va comunque separata la verifica sulla corretta formazione del titolo interno dalla valutazione di eventuali profili internazionali come il "bis in idem" o la presunta estinzione della pena nello Stato richiesto.
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