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Circolare

Circolare n. 12 del 12/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare detta istruzioni agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per la gestione dei giudizi tributari relativi ad atti della riscossione, distinguendo in modo netto tra vizi imputabili all’Ufficio e vizi imputabili all’Agente della riscossione. Vengono disciplinati la legittimazione passiva, la chiamata in causa del soggetto corretto, il coordinamento delle difese, gli obblighi di comunicazione tra Ufficio e Agente, nonché le cautele da adottare in caso di sentenze sfavorevoli e impugnazioni. È inoltre richiamata la disciplina della mediazione tributaria e l’esigenza di uniformare localmente i comportamenti processuali.

Contenzioso tributario su atti della riscossione: istruzioni operative per il coordinamento tra Uffici e Agente della riscossione

Contenzioso tributario - giudizi su atti della riscossione: istruzioni operative

La circolare fornisce agli Uffici dell’Agenzia delle entrate indicazioni operative per la gestione del contenzioso tributario relativo agli atti della riscossione concernenti entrate amministrate dall’Agenzia. L’obiettivo è definire con chiarezza il riparto delle responsabilità processuali tra Ufficio e Agente della riscossione, evitando difese sovrapposte o contraddittorie e assicurando che ciascun soggetto curi solo le questioni attinenti alla propria attività.

Ambito e criterio di riparto della legittimazione passiva

Il criterio di fondo è che la parte contro cui il contribuente deve agire dipende dalla natura del vizio dedotto in ricorso:

  • se sono contestati vizi dell’attività dell’Ufficio, cioè motivi attinenti alla legittimità della pretesa tributaria, il ricorso va proposto contro l’Ufficio dell’Agenzia;
  • se sono contestati vizi dell’attività dell’Agente della riscossione, cioè motivi relativi a fatti successivi alla consegna del ruolo, il ricorso va proposto contro l’Agente.

L’Agente della riscossione è indicato come legittimato passivo, in particolare, per i vizi della cartella di pagamento, tra cui:

  • errori nell’individuazione del contribuente;
  • vizi di notifica;
  • mancanza della sottoscrizione;
  • mancanza del responsabile del procedimento di emissione o notificazione della cartella.

Quando l’impugnazione riguarda atti diversi dalla cartella, come iscrizione di ipoteca o fermo di beni mobili registrati, il legittimato passivo è in via generale l’Agente della riscossione, salvo che nei motivi di ricorso si contesti la mancata notifica degli atti presupposti o la legittimità della pretesa tributaria.

Coordinamento delle difese tra Ufficio e Agente

La circolare stabilisce che, in ogni stato e grado del giudizio, Ufficio e Agente devono curare ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza. Ne deriva che, quando nel giudizio emergono profili riferibili alla propria attività, ciascuno deve svolgere le difese e gli adempimenti necessari.

In caso di sentenze sfavorevoli, l’Ufficio e l’Agente devono valutare autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi della soccombenza. Ciascuno deve quindi assumere l’iniziativa dell’impugnazione per censurare i vizi della decisione che attengono alla propria attività.

La circolare richiama inoltre due cautele importanti:

  • l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado;
  • per i termini e le modalità delle impugnazioni incidentali, specie nei casi in cui siano parti sia l’Ufficio sia l’Agente, si rinvia alle istruzioni già impartite con la direttiva del 27 ottobre 2011, n. 92.

Obblighi di comunicazione preventiva e intese territoriali

Quando l’Ufficio, per questioni di propria competenza, ritiene di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione e di procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, così da consentirgli le proprie valutazioni.

Analogamente, se l’Ufficio intende aderire a una sentenza sfavorevole per le questioni di propria competenza, deve comunicarlo all’Agente almeno:

  • 2 mesi prima della scadenza del termine lungo, oppure
  • 20 giorni prima della scadenza del termine breve, se la sentenza è notificata.

La circolare afferma inoltre la necessità di definire, a livello territoriale, intese opportune tra Uffici e Agenti della riscossione, anche per le comunicazioni relative al coordinamento dell’attività contenziosa e per l’utilizzo dei rispettivi indirizzi di posta elettronica, in modo da evitare comportamenti non uniformi o contraddittori.

Quando è citato solo l’Ufficio

Se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni riguardanti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, l’Ufficio deve eccepire il difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in via prudenziale e in attesa di un consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circolare ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

L’istanza di chiamata in causa va formulata nelle controdeduzioni dell’Ufficio, da depositare presso la Commissione tributaria entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992. Dopo l’autorizzazione del giudice, l’Ufficio deve predisporre l’atto di chiamata in causa, che deve contenere:

  • la ricostruzione delle precedenti vicende processuali;
  • la riproduzione integrale del ricorso introduttivo del contribuente;
  • la riproduzione delle controdeduzioni dell’Ufficio;
  • l’eventuale riproduzione di altri atti processuali;
  • l’autorizzazione del giudice.

L’atto va notificato all’Agente della riscossione presso la sede indicata nell’atto impugnato e successivamente depositato in Commissione con la prova della notifica e una copia per il contribuente. Prima del deposito delle controdeduzioni è inoltre opportuno inviare informalmente all’Agente copia del ricorso, anche tramite posta elettronica o altro mezzo, affinché possa valutare un eventuale intervento volontario nel giudizio. Se l’Agente interviene volontariamente, viene meno la necessità della chiamata in causa.

Se l’Agente, pur chiamato, non si costituisce, l’Ufficio deve trasmettergli l’eventuale sentenza favorevole al contribuente per motivi imputabili all’Agente almeno 3 mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione o almeno 30 giorni prima della scadenza del termine breve. Resta comunque fermo l’obbligo dell’Ufficio di impugnare autonomamente la sentenza se essa presenta anche vizi riferibili alla propria attività.

Quando è citato solo l’Agente della riscossione

Se il ricorrente chiama in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, deducendo anche soltanto in parte vizi riferibili all’Ufficio, spetta all’Agente chiamare in causa l’Ufficio ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La circolare richiama in proposito anche l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, secondo il quale l’Agente, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, altrimenti risponde delle conseguenze della lite.

Una volta chiamato, l’Ufficio deve costituirsi tempestivamente in giudizio, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di chiamata, e limitare i propri adempimenti alle sole questioni relative alla propria attività.

Quando sono citati sia Ufficio sia Agente

Se il debitore propone ricorso sia contro l’Ufficio sia contro l’Agente ma le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Agente, l’Ufficio, costituendosi, deve eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione dal giudizio. In tale ipotesi sarà l’Agente a dover controdedurre puntualmente sui motivi di ricorso e a seguire le vicende processuali nei successivi gradi, senza che tali adempimenti gravino sull’Ufficio.

Se invece le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Ufficio, sarà quest’ultimo a costituirsi in giudizio e a difendere nel merito la propria posizione.

Mediazione tributaria e conferma della prassi precedente

La circolare non sostituisce integralmente la prassi precedente, ma conferma le indicazioni compatibili con il nuovo testo. Viene inoltre richiamata la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, per quanto riguarda la mediazione tributaria.

È ricordato anche che, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 prevede, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentare preventivamente reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso. La corretta individuazione del soggetto legittimato passivo è quindi essenziale per consentire al contribuente di impostare correttamente il ricorso e prevenire eccezioni di inammissibilità.

Vigilanza sugli Uffici

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché gli Uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi contenuti nella circolare.

Punti principali

Finalità e criterio generale di riparto delle controversie

La circolare, condivisa preventivamente con Equitalia spa, fornisce istruzioni operative agli Uffici in materia di contenzioso relativo ad atti della riscossione concernenti entrate amministrate dall’Agenzia delle entrate. Il principio di fondo è che il debitore deve rivolgersi contro l’Ufficio se contesta vizi della pretesa tributaria o dell’attività dell’Agenzia, e contro l’Agente della riscossione se contesta vizi propri dell’attività svolta dopo la consegna del ruolo.

Legittimazione passiva dell’Agente della riscossione

L’Agente della riscossione è legittimato passivo nei giudizi relativi a vizi della cartella di pagamento, come errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o notificazione. Se si impugnano atti diversi dalla cartella, come ipoteca o fermo di beni mobili registrati, la legittimazione passiva resta dell’Agente, salvo che nei motivi di ricorso si deduca la mancata notifica degli atti presupposti o l’illegittimità della pretesa tributaria.

Coordinamento delle difese e obblighi di comunicazione

Ufficio e Agente devono curare ciascuno solo le questioni di propria competenza, evitando difese su profili non attribuibili alla propria attività. Se l’Ufficio ritiene di non costituirsi o di procedere allo sgravio del ruolo in una causa in cui è parte anche l’Agente, deve avvisarlo almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di costituzione. Se l’Ufficio valuta l’acquiescenza a sentenza sfavorevole per questioni di propria competenza, deve comunicarlo all’Agente almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima di quello breve. Le Direzioni territoriali devono inoltre definire intese per evitare difese non uniformi o contraddittorie.

Chiamata in causa quando è citato solo l’Ufficio

Se il ricorrente cita solo l’Ufficio per vizi imputabili all’Agente della riscossione, l’Ufficio deve eccepire il difetto di legittimazione passiva, ma in via prudenziale deve anche chiamare in causa l’Agente ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. L’istanza va inserita nelle controdeduzioni, da depositare entro 60 giorni ex art. 23 del medesimo decreto. Ottenuta l’autorizzazione del giudice, l’Ufficio notifica l’atto di chiamata all’Agente, deposita la prova della notifica e una copia per il contribuente. È inoltre opportuno inviare preventivamente all’Agente copia del ricorso, anche tramite posta elettronica o altro mezzo.

Chiamata in causa quando è citato solo l’Agente della riscossione

Se il ricorso è proposto solo contro l’Agente, anche quando vengono dedotti vizi riferibili all’Ufficio, è onere dell’Agente chiamare in causa l’Ufficio ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999. L’Ufficio, una volta chiamato, deve costituirsi tempestivamente e curare gli adempimenti connessi alla lite limitatamente alle questioni di propria competenza.

Litisconsorzio e casi in cui sono citati Ufficio e Agente

Se il debitore cita sia l’Ufficio sia l’Agente ma le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Agente, l’Ufficio deve eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione, mentre l’Agente deve difendersi nel merito e seguire la lite nei successivi gradi. Se invece le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Ufficio, sarà quest’ultimo a costituirsi per difendere il proprio operato. La circolare richiama inoltre la necessità di notificare l’impugnazione della sentenza a tutte le parti del giudizio e rinvia alle istruzioni sulle impugnazioni incidentali.

Rilievo della mediazione tributaria e conferma della prassi precedente

La circolare conferma le indicazioni precedenti non incompatibili con il nuovo testo e rinvia alla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 per la mediazione tributaria. Viene richiamato anche l’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, entrato in vigore dal 1° aprile 2012, che prevede per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti dell’Agenzia un preventivo reclamo a pena di inammissibilità. La corretta individuazione del soggetto passivo è quindi essenziale per evitare errori nelle modalità di proposizione del ricorso.

Vigilanza finale

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli Uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati dalla circolare.

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