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Circolare

Circolare n. 14 del 4/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini UE che abbiano studiato o lavorato all’estero dopo aver risieduto in Italia per almeno 24 mesi. Vengono precisati i requisiti soggettivi, le condizioni per il lavoro dipendente, autonomo e d’impresa, il trasferimento di residenza e domicilio, la misura dell’agevolazione e le modalità di riconoscimento da parte del datore di lavoro. Sono inoltre illustrati i limiti de minimis, il divieto di cumulo con altre agevolazioni e le ipotesi di decadenza.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia: chiarimenti interpretativi sulla legge n. 238/2010

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sulla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che introduce incentivi fiscali per favorire il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che abbiano maturato esperienze di studio o di lavoro all’estero dopo un periodo di residenza continuativa in Italia. L’agevolazione si traduce in una parziale imponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia da soggetti in possesso di specifici requisiti.

Quadro normativo e decorrenza

La disciplina è ricostruita alla luce della legge n. 238/2010, del decreto MEF 3 giugno 2011, del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 97156 del 29 luglio 2011 e del decreto del Ministero degli affari esteri del 30 marzo 2011. La circolare evidenzia inoltre l’impatto del d.l. n. 216/2011, conv. in legge n. 14/2012, che ha ampliato il periodo temporale di maturazione dei requisiti e ha prorogato il beneficio fino al periodo d’imposta 2015. La decorrenza effettiva dell’agevolazione resta il 28 gennaio 2011.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’incentivo i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che, in presenza dei requisiti richiesti, siano assunti in Italia oppure avviino in Italia un’attività di lavoro autonomo o d’impresa trasferendovi domicilio e residenza entro tre mesi. La circolare chiarisce che i requisiti possono essere posseduti già al 20 gennaio 2009 oppure maturati successivamente a tale data, purché prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività. Viene precisato che il beneficio compete anche a chi abbia avviato l’attività dopo il 20 gennaio 2009, ferma restando la decorrenza dal 28 gennaio 2011.

Requisiti di residenza e attività all’estero

La fruizione del beneficio richiede, in via comune, che il soggetto abbia risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che abbia poi risieduto o sia stato domiciliato all’estero, fuori dal proprio Paese di origine e dall’Italia, per almeno due anni. Per la categoria dei lavoratori è necessario che all’estero sia stata svolta continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa e che il soggetto sia in possesso di un titolo di laurea. Per la categoria degli studenti è richiesto il conseguimento all’estero di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream. La circolare fornisce criteri di calcolo dei periodi e ammette la prova dei requisiti anche tramite documentazione consolare o altra documentazione idonea.

Trasferimento di residenza e domicilio in Italia

Per accedere all’agevolazione, il lavoratore deve trasferire residenza anagrafica e domicilio in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività; il trasferimento può anche precedere tali eventi, se funzionale al rientro. La circolare chiarisce che la condizione della residenza anagrafica può considerarsi soddisfatta anche per chi, pur avendo lavorato o studiato all’estero, non si sia iscritto all’AIRE, purché possa dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività all’estero e trasferisca poi il domicilio in Italia nei termini previsti.

Misura dell’agevolazione e redditi interessati

Il beneficio consiste nel concorso alla formazione del reddito imponibile nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori. La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati di cui all’articolo 50 del TUIR, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d’impresa, determinati secondo le ordinarie regole del TUIR. La circolare precisa che l’agevolazione opera solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e che, per il calcolo dell’imposta, restano applicabili le ordinarie regole su oneri deducibili, detrazioni e addizionali.

Adempimenti del datore di lavoro e gestione del beneficio

Per i lavoratori dipendenti il beneficio è riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del dipendente, da presentare entro tre mesi dall’assunzione; per il 2011 il termine è stato adeguato ai lavoratori già assunti. Il datore applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e procede al conguaglio dalla data di assunzione. La richiesta va ripresentata in caso di nuova assunzione o in caso di prima assunzione successiva a un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, indicando la data della prima assunzione o dell’avvio dell’attività e il rispetto del termine di trasferimento di residenza e domicilio. Per le posizioni del 2011 i sostituti d’imposta devono rilasciare un nuovo CUD entro il 31 maggio 2012; resta possibile, in via residuale, il rimborso mediante istanza all’Agenzia delle entrate.

Limiti de minimis e divieto di cumulo

Per le attività di lavoro autonomo e d’impresa il beneficio è soggetto al regime degli aiuti de minimis del regolamento CE n. 1998/2006: il limite generale è pari a 200.000 euro in tre esercizi finanziari, ridotto a 100.000 euro per il trasporto su strada. La circolare sottolinea che occorre considerare tutti gli aiuti de minimis già ricevuti. È inoltre sancita l’incompatibilità con gli incentivi per ricercatori e docenti previsti dall’articolo 17 del d.l. n. 185/2008 e con il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006; viene richiamata anche l’analoga incompatibilità con l’agevolazione dell’articolo 44 del d.l. n. 78/2010.

Decadenza

Il beneficiario decade se trasferisce nuovamente residenza o domicilio fuori dall’Italia prima di cinque anni dalla prima fruizione del beneficio, con conseguente recupero delle somme, sanzioni e interessi. La circolare precisa che non comportano decadenza la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato o la cessazione dell’attività autonoma o d’impresa, purché il soggetto non trasferisca all’estero residenza o domicilio entro il quinquennio.

Punti principali

Finalità della legge e fonti attuative

La legge n. 238/2010 mira a favorire il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea valorizzandone le esperienze maturate all’estero. L’agevolazione consiste nella parziale imponibilità dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia da soggetti in possesso di specifici requisiti. La circolare richiama il decreto MEF 3 giugno 2011, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 97156/2011 e il decreto del Ministero degli affari esteri del 30 marzo 2011, oltre alle modifiche introdotte dal d.l. n. 216/2011 conv. in legge n. 14/2012.

Soggetti beneficiari e requisiti temporali

Possono accedere al beneficio i cittadini UE nati dopo il 1° gennaio 1969 che siano assunti o avviino in Italia un’attività di lavoro autonomo o d’impresa trasferendo residenza e domicilio entro tre mesi. La circolare chiarisce che i requisiti devono risultare posseduti a partire dal 20 gennaio 2009, anche se maturati successivamente a tale data, purché prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività. La decorrenza dell’agevolazione resta comunque il 28 gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge.

Lavoro dipendente e redditi assimilati

Per assunzione si intende l’inizio del rapporto di lavoro, a prescindere dal fatto che sia a tempo determinato o indeterminato. L’agevolazione si applica anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto e somme percepite a titolo di borsa di studio, purché ricadano nell’ambito dell’articolo 50 del TUIR. Non è richiesto che l’attività svolta in Italia sia coerente con quella studiata o svolta all’estero.

Lavoro autonomo e attività d’impresa

Per avvio di attività autonoma o imprenditoriale si intende l’inizio di una nuova attività in Italia, rilevante dalla data della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, anche in sede di comunicazione unica alla Camera di commercio. L’attività può essere esercitata in forma individuale o associata/collettiva e non deve necessariamente essere attinente ai titoli di studio posseduti o all’attività svolta all’estero, ferma restando la disciplina specifica per titoli accademici o professionali esteri.

Residenza, domicilio e requisito dei 24 mesi in Italia

Per fruire del beneficio il soggetto deve aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi e poi aver risieduto o essere stato domiciliato fuori dall’Italia e dal proprio Paese di origine per almeno due anni, svolgendo attività di lavoro oppure conseguendo un titolo di laurea o post lauream. Il trasferimento della residenza e del domicilio in Italia deve avvenire entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività; può anche precedere tali eventi, purché sia funzionale al rientro. La circolare precisa che l’iscrizione all’AIRE non è requisito ostativo se l’interessato dimostra effettivamente l’attività all’estero e trasferisce il domicilio in Italia nei termini previsti.

Documentazione probatoria e esclusioni

L’effettivo svolgimento dell’attività di studio o di lavoro all’estero può essere dimostrato con documentazione consolare o altra documentazione idonea in italiano o inglese, come permessi di soggiorno, visti, contratti di locazione, utenze, certificazioni di frequenza o di lavoro, iscrizioni ad albi o camere di commercio e dichiarazioni fiscali estere. Sono esclusi dal beneficio, per il comma 1, i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o imprese di diritto italiano che svolgano all’estero la propria attività per effetto di tale rapporto.

Misura del beneficio e redditi agevolati

I redditi di lavoro dipendente, assimilati, d’impresa e di lavoro autonomo concorrono al reddito imponibile IRPEF solo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori. L’agevolazione si applica ai redditi prodotti nel territorio dello Stato per effetto dell’inizio dell’attività in Italia; i redditi prodotti all’estero prima del rientro restano tassati ordinariamente, salva l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La durata massima del beneficio è di cinque periodi d’imposta: 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Riconoscimento da parte del datore di lavoro e adempimenti

Per i lavoratori dipendenti il beneficio è riconosciuto previa richiesta all’attuale datore di lavoro, da presentare entro tre mesi dall’assunzione, salvo il periodo d’imposta 2011 per i già assunti. Il datore applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in conguaglio, dalla data di assunzione. La richiesta va presentata anche in caso di seconda o ulteriore assunzione oppure di prima assunzione successiva ad attività autonoma o d’impresa, indicando la prima assunzione o l’avvio dell’attività e il rispetto del termine dei tre mesi per il trasferimento di residenza e domicilio. Per il 2011 i sostituti d’imposta devono rilasciare un nuovo CUD entro il 31 maggio 2012; in alternativa, l’interessato può chiedere rimborso ex articolo 38 DPR n. 602/1973.

Aiuti de minimis e incompatibilità con altre agevolazioni

Per le attività autonome e d’impresa l’agevolazione è soggetta ai limiti del regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis, con tetto di 200.000 euro in tre esercizi finanziari per impresa, ovvero 100.000 euro per il trasporto su strada. La circolare precisa che il limite va verificato considerando tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa o dal lavoratore autonomo. È inoltre vietato il cumulo con gli incentivi per ricercatori e docenti previsti dall’articolo 17 del d.l. n. 185/2008 e con il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006; la circolare estende l’incompatibilità anche all’agevolazione dell’articolo 44 del d.l. n. 78/2010.

Decadenza dal beneficio

Il beneficiario decade se trasferisce nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio; in tal caso si procede al recupero delle somme già fruite con sanzioni e interessi. La circolare chiarisce che non comportano decadenza la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato prima del quinquennio, la risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato o la cessazione dell’attività autonoma o d’impresa, purché il beneficiario non trasferisca residenza o domicilio all’estero entro il quinquennio.

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