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Circolare

Circolare n. 13 del 4/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le disposizioni del DPCM 20 aprile 2012 in materia di cinque per mille per gli enti del volontariato. In particolare, proroga al 31 maggio 2012 i termini per regolarizzare la documentazione mancante o irregolare, chiarisce la validità di alcune domande di iscrizione per gli esercizi 2010 e 2011 e precisa che, dall’esercizio 2011, i termini che cadono di sabato o festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo. Sono inoltre indicate le modalità di pubblicazione degli elenchi e i controlli che le Direzioni regionali devono svolgere sui requisiti attuali degli enti.

Proroga dei termini per il cinque per mille per gli esercizi 2009, 2010 e 2011

Proroga dei termini per la partecipazione al riparto del cinque per mille - esercizi 2009, 2010 e 2011

La circolare fornisce istruzioni operative in applicazione del DPCM 20 aprile 2012, che interviene sulla disciplina del cinque per mille a favore degli enti del volontariato. Il provvedimento mira a consentire la regolarizzazione di posizioni documentali irregolari, a chiarire la validità di alcune domande già presentate e a coordinare i termini procedimentali con le nuove regole di proroga.

Ambito applicativo e quadro normativo

Il decreto richiamato disciplina il cinque per mille per volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La circolare precisa tre effetti principali del decreto:

  • proroga al 31 maggio 2012 dei termini per l’integrazione documentale delle domande di iscrizione per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011;
  • validità, per gli esercizi 2010 e 2011, delle domande presentate nei termini ordinari da enti in possesso dei requisiti alla data di riferimento;
  • slittamento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che, dal 2011, cadono di sabato o di giorno festivo.

Proroga dei termini per l’integrazione documentale

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 gli enti già iscritti negli elenchi del cinque per mille ma esclusi dal riparto per carenze nella documentazione possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 maggio 2012. La proroga consente di sanare le posizioni degli enti che non avevano correttamente assolto l’onere documentale previsto per l’accesso al beneficio.

Enti interessati

La regolarizzazione riguarda gli enti riconducibili alla categoria degli enti del volontariato, ossia:

  • organizzazioni di volontariato;
  • ONLUS ex art. 10 del d.lgs. n. 460/1997;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7 della legge n. 383/2000;
  • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997.

La possibilità di avvalersi della proroga è subordinata al fatto che la domanda di iscrizione sia stata presentata con le modalità e nei termini previsti per il relativo esercizio finanziario. In particolare, devono risultare inviate telematicamente, su appositi moduli, entro:

  • 20 aprile 2009 per l’esercizio finanziario 2009 (anno d’imposta 2008);
  • 7 maggio 2010 per l’esercizio finanziario 2010 (anno d’imposta 2009);
  • 7 maggio 2011 per l’esercizio finanziario 2011 (anno d’imposta 2010).

Per gli esercizi 2010 e 2011 la circolare precisa inoltre che possono avvalersi della proroga anche gli enti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2010 e il 30 giugno 2011, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto.

Irregolarità sanabili e adempimenti di regolarizzazione

La riapertura dei termini consente di sanare le seguenti irregolarità che avevano determinato l’esclusione dal riparto:

  • omessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • mancata allegazione del documento di identità;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
  • utilizzo di un modulo non conforme a quello approvato o privo delle indicazioni necessarie.

La circolare specifica che le dichiarazioni integrative tardive, se non affette dai vizi sopra elencati, si considerano automaticamente sanate per effetto della proroga. Di conseguenza, gli enti esclusi solo perché avevano trasmesso la dichiarazione sostitutiva oltre i termini ordinari non devono presentare una nuova dichiarazione, purché quella già inviata fosse regolarmente sottoscritta, completa e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore.

Ai fini della regolarizzazione, la dichiarazione sostitutiva deve:

  • attestare il perdurare del possesso dei requisiti richiesti dalla norma;
  • essere sottoscritta dall’attuale legale rappresentante dell’ente;
  • essere inviata con raccomandata A/R entro il 31 maggio 2012 alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell’ente;
  • essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento del rappresentante firmatario.

Se l’ente deve regolarizzare più esercizi finanziari, occorre predisporre una dichiarazione distinta per ciascuna annualità e spedirla in un plico separato. Per la compilazione devono essere utilizzati i modelli relativi a ciascuna annualità, disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata al cinque per mille.

Validità delle domande per gli esercizi 2010 e 2011

Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 sono considerate validamente presentate le domande di iscrizione al riparto del cinque per mille presentate dagli enti del volontariato entro il 30 giugno 2010 e il 30 giugno 2011, sempre che:

  • la domanda sia stata regolarmente redatta sugli appositi moduli e trasmessa telematicamente;
  • i requisiti per l’accesso al beneficio fossero posseduti alla data di scadenza originaria, ossia al 7 maggio 2010 per il 2010 e al 7 maggio 2011 per il 2011.

Gli enti che hanno già presentato una dichiarazione integrativa completa e corredata dal documento del rappresentante legale non devono effettuare ulteriori adempimenti. Se invece la dichiarazione sostitutiva non è stata trasmessa o risulta irregolare, l’ente può avvalersi della regolarizzazione entro il 31 maggio 2012 con le modalità indicate dalla circolare.

Termini che cadono di sabato o festivo

Dal 2011, per il cinque per mille, i termini di presentazione delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o in giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. La regola opera per tutti gli adempimenti connessi al beneficio a decorrere dall’esercizio finanziario 2011.

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei soggetti la cui domanda è considerata valida ai sensi dell’articolo 2 del decreto, distinti per esercizio finanziario:

  • elenco degli enti che hanno presentato la domanda per il 2010 entro il 30 giugno 2010;
  • elenco degli enti che hanno presentato la domanda per il 2011 entro il 30 giugno 2011.

Inoltre, l’Agenzia aggiorna gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi già pubblicati per il 2009 e il 2010 dopo aver concluso le attività di controllo sulla documentazione integrativa presentata entro il 31 maggio 2012. Per il 2011 pubblica gli elenchi di ammessi ed esclusi includendo anche gli enti che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del decreto.

Attività di controllo sui requisiti

La circolare richiama l’articolo 11, commi 5 e 6, del DPCM 23 aprile 2010, secondo cui l’ente beneficiario perde il diritto al contributo se, prima dell’erogazione, ha cessato l’attività o non svolge più quella che dà titolo al beneficio. Tale regola si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

In considerazione del fatto che le domande oggetto di riapertura riguardano soggetti iscritti già da tempo, le Direzioni regionali devono verificare, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, che gli enti interessati continuino a possedere attualmente le condizioni per accedere al beneficio. La validazione delle posizioni deve quindi comprendere i necessari riscontri sulla permanenza dei requisiti sostanziali e sull’effettivo svolgimento dell’attività agevolata.

Divulgazione delle istruzioni

La circolare conclude invitando le Direzioni regionali ad assumere ogni iniziativa utile per garantire la più ampia diffusione delle disposizioni del decreto presso gli enti interessati.

Punti principali

Proroga dell'integrazione documentale

Per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 i termini per integrare la documentazione delle domande di iscrizione al cinque per mille sono prorogati al 31 maggio 2012. La regolarizzazione riguarda gli enti del volontariato già inseriti negli elenchi ma esclusi dal riparto per omissioni o irregolarità nella dichiarazione sostitutiva.

Enti interessati e requisiti

La proroga riguarda organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. Possono avvalersene solo gli enti che abbiano presentato domanda telematica nei termini previsti per ciascun esercizio e che risultino in possesso dei requisiti alla data di riferimento.

Irregolarità sanabili e modalità di regolarizzazione

Sono sanabili l’omessa dichiarazione sostitutiva, la mancata allegazione del documento di identità, la mancata sottoscrizione e l’uso di un modulo non conforme o incompleto. La dichiarazione sostitutiva, attestante il permanere dei requisiti, deve essere firmata dall’attuale legale rappresentante, inviata con raccomandata A/R alla Direzione regionale competente entro il 31 maggio 2012 e accompagnata dalla copia del documento di identità. Se si regolarizzano più annualità, occorre predisporre dichiarazioni distinte e spedirle in plichi separati.

Validità delle domande 2010 e 2011

Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 sono considerate validamente presentate le domande inviate telematicamente entro il 30 giugno 2010 e il 30 giugno 2011, purché gli enti possedessero i requisiti rispettivamente al 7 maggio 2010 e al 7 maggio 2011. Chi ha già inviato una dichiarazione integrativa completa non deve effettuare ulteriori adempimenti.

Scadenze che cadono di sabato o festivo

Dal 2011 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e delle integrazioni documentali che scadono di sabato o in giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Elenchi dei beneficiari e controlli

L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito elenchi separati degli enti la cui domanda è valida ai sensi dell’art. 2 del decreto per gli esercizi 2010 e 2011, e aggiorna gli elenchi già esistenti per il 2009 e il 2010 dopo i controlli sulla documentazione integrativa. Per il 2011 sono pubblicati elenchi di ammessi ed esclusi comprensivi degli enti regolarizzati. Le Direzioni regionali devono verificare anche l’attuale permanenza dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività che dà diritto al beneficio.

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