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Sentenza

Sentenza n. 1258/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1970/2023 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.12.2023.

Giustizia amministrativa202502142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione del titolo. La sentenza azionata aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante l'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. È stata inoltre chiesta, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era stata notificata ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. L'amministrazione è stata ordinata di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non applicabile in concreto alla luce della crisi della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico, considerate ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo il principio dell'Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato quale parametro per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione della pronuncia, fissando un termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta esecuzione di un obbligo derivante da una sentenza passata in giudicato giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il titolo, la notificazione e il decorso del termine dilatorio.
  • Nell'esecuzione di un giudicato che comporti un esborso finanziario, il commissario ad acta può essere incaricato anche di adottare gli atti contabili e di bilancio necessari, inclusi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'adempimento del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono giustificare il diniego dell'astreinte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice può avvenire senza liquidazione di un compenso commissariale, secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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